Cassazione Penale, Sentenza n. 5983/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'omessa declaratoria di prescrizione, sostenendo che il reato si era estinto prima della sentenza di secondo grado. Il motivo rilevava che non poteva essere computata la sospensione della prescrizione disposta in relazione ai rinvii del 2020 in virtù dell'art. 83, comma 9, D.L. 18/2020, norma poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 140/2021. Si osservava inoltre che nel periodo della cosiddetta sospensione COVID (9 marzo - 12 maggio 2020) non si sono tenute udienze per complessivi 64 giorni e che, non computando la presunta sospensione, il termine di prescrizione è maturato il 30/06/2024, prima della sentenza di appello del 01/07/2024.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: non può tenersi conto della sospensione prevista dall'art. 83, comma 9, D.L. 18/2020 in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità (sent. n. 140/2021) che ha escluso la possibilità di sospendere la prescrizione sulla base dei provvedimenti organizzativi richiamati. Di conseguenza il reato è risultato prescritto il 30/06/2024 e la sentenza di appello del 01/07/2024 è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 83, comma 9, D.L. 18/2020
la norma prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del comma 7, lettera g), e comunque non oltre il 30 giugno 2020
La norma, che prevedeva la sospensione della prescrizione in relazione a rinvii determinati da provvedimenti organizzativi, non può essere applicata in quanto è stata dichiarata incostituzionale per deficit di determinatezza rispetto all'effetto sulla prescrizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, D.L. 18/2020 nella parte in cui prevedeva la sospensione del corso della prescrizione rinviando a regole organizzative del capo dell'ufficio giudiziario
La Corte ha ritenuto che la norma presentava un radicale deficit di determinatezza e violava il principio di legalità nella ricaduta sul decorso della prescrizione; pertanto il periodo di sospensione previsto da quella disposizione non può essere computato.
Principio di legalità
Applicato dalla Corte per valutare la validità della norma sospensiva: una sospensione del termine di prescrizione richiede una norma sufficientemente determinata e rispondente al principio di legalità.
Massime di principio
- Se una norma che dispone la sospensione della prescrizione è stata dichiarata incostituzionale, i periodi di sospensione previsti da quella norma non possono essere computati ai fini della prescrizione.
- La sospensione del corso della prescrizione non può essere fondata su mere misure organizzative generiche del giudice o del presidente dell'ufficio giudiziario se la legge non ne determina in modo chiaro i presupposti e gli effetti.
- Il giudice di legittimità deve dichiarare la prescrizione anche d'ufficio o su motivo di ricorso quando risulta che il termine si è estinto anteriormente alla pronuncia impugnata; in tal caso la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare esattamente le date di sospensione e le udienze effettivamente tenute: periodi di sospensione generici legati all'emergenza non sono automaticamente computabili se privi di base normativa valida.
- In situazioni analoghe la difesa deve sollevare tempestivamente la questione di prescrizione e documentare i periodi concreti in cui non si sono tenute udienze, facendo riferimento a eventuali pronunce costituzionali che incidono sul computo.
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