Cassazione Penale, Sentenza n. 16169/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81, comma secondo, c.p., sostenendo che la Corte d'Appello ha errato nell'individuare quale "violazione più grave" quella di ricettazione del fucile invece del reato di sequestro di persona. La difesa ha reclamato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. SU 25939/2013), la determinazione della violazione più grave richiederebbe un bilanciamento tra le concrete modalità di manifestazione dei singoli reati e la loro lesività all'interno del contesto unitario, con la conseguente diversa determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente abbia travisato il contenuto della pronuncia delle Sezioni Unite citata: ai fini dell'art. 81, comma secondo, c.p., la "violazione più grave" deve essere individuata sulla base della pena edittale in astratto (tenendo conto, però, del giudizio di comparazione tra circostanze quando queste incidano sull'astratta edittalità), escludendo l'utilizzo degli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 c.p. e l'analisi della lesività concreta come criterio principale. Pertanto la Corte ha respinto il motivo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, 2° comma, codice penale
La norma richiede che, nel reato continuato, l'aumento di pena debba essere operato con riferimento alla "violazione più grave"; tale violazione va individuata in astratto sulla base della pena edittale prevista per i reati contestati, tenendo conto delle circostanze che incidono sull'astratta edittalità
Gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 (circostanze che determinano la quantificazione della pena in concreto) non vanno utilizzati per individuare la "violazione più grave" ai fini dell'art. 81 c.p.; essi servono per la determinazione della pena in concreto ma non per la comparazione astratta delle edittalità
Sez. U., Sent. n. 25939 del 28/02/2013 (Rv. 255347)
Sezioni Unite, n. 25939/2013
La pronuncia afferma che la violazione più grave in tema di reato continuato va individuata in base alla pena edittale prevista in astratto per i reati, tenendo conto delle circostanze che influiscono sull'astratta edittalità; tuttavia la nozione ha valenza complessa e richiede di considerare il risultato del giudizio comparativo tra circostanze che incidono sull'astratta edittalità, senza procedere a valutazioni di lesività concreta fondate sui criteri dell'art. 133
Sez. U., n. 15 del 26/11/1997 (Varnelli)
Sezioni Unite, n. 15/1997
Conferma il principio che per individuare la violazione più grave si deve fare riferimento alla gravità astratta (pena edittale) e non agli indici di determinazione della pena in concreto
Massime di principio
- Per la determinazione della "violazione più grave" ai sensi dell'art. 81, 2° comma, c.p., il criterio primario è la pena edittale in astratto prevista per i reati, eventualmente integrata dal risultato del giudizio di comparazione tra circostanze che incidono sull'astratta edittalità
- Non si deve utilizzare come criterio principale la "lesività concreta" delle condotte o gli indici di cui all'art. 133 c.p.; tali indici servono per la quantificazione della pena in concreto ma non per stabilire quale sia la violazione più grave in astratto
- Se si vuol contestare la scelta della violazione più grave operata dal giudice, l'impugnante deve mostrare un errore nella ricostruzione dell'astratta edittalità o nell'applicazione delle regole di comparazione delle circostanze, non semplicemente invocare la maggiore lesività pratica di una specifica condotta
- I ricorsi che si limitano a una diversa valutazione della lesività concreta, senza contrastare la corretta applicazione dei criteri astratti richiamati dalle Sezioni Unite, sono destinati ad essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della cassa delle ammende)
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