Cassazione Penale, Sentenza n. 6191/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 21/06/2022 della Corte di appello di Ancona che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del Tribunale di Ancona del 14/04/2014 (10 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p.). La revoca era stata disposta ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p., in quanto entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima sentenza il ricorrente era stato condannato (sentenza della Corte di appello dell'11/11/2019) a 6 mesi di reclusione, sostituiti con la libertà controllata per un anno, per un reato commesso il 1/4/2017. Il ricorrente deduceva che, poiché la sommatoria delle due pene (10 mesi + 6 mesi = 1 anno e 4 mesi) era inferiore al limite edittale di due anni previsto dall'art. 163 c.p., si sarebbe dovuta applicare la revoca facoltativa prevista dall'art. 168, comma 2, c.p., e non la revoca obbligatoria; lamentava quindi la mancata esercitazione di poteri discrezionali da parte della Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. impone la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando sopravviene una successiva condanna a pena non sospesa per delitto commesso successivamente al primo, anche se il cumulo materiale delle pene non supera il limite edittale di due anni. La Corte ha rilevato che nella seconda sentenza non era stata concessa la sospensione (la pena era stata sostituita con la libertà controllata), per cui non ricorrono le condizioni per applicare la disposizione facoltativa dell'art. 168, comma 2, c.p., che opera solo quando entrambe le condanne siano state sospese. La Cassazione ha richiamato precedenti giurisprudenziali consolidati (Sez. 6 n. 501/1993; Sez. 1 n. 11612/2021) e ha confermato la revoca disposta dalla Corte di appello, condannando il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168, comma primo, n. 1; comma secondo
L'art. 168, comma 1, n. 1, impone la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando sopravviene una condanna a pena non sospesa per delitto commesso successivamente; il comma 2 disciplina la revoca facoltativa ma si applica solo quando entrambe le condanne abbiano avuto beneficio di sospensione
riferimento al limite edittale di due anni
Stabilisce i limiti temporali/edittali per la reiterazione o per valutazioni relative al cumulo materiale delle pene; tuttavia la sua rilevanza ai fini della revoca dipende dal fatto che le condanne siano entrambe sospese
richiamato dall'art. 168, comma primo
Norma richiamata da art. 168 per i necessari presupposti del caso di revoca: l'applicabilità delle regole di cumulo e dei limiti edittali deve essere valutata alla luce di quanto previsto da art. 164
art. 582 e art. 585 c.p. (reati per cui è stata irrogata la pena)
Indicano i reati per i quali furono inflitte le pene; rilevanti ai fini del riconoscimento della natura del reato e della temporalità delle condotte ai fini dell'applicazione di art. 168
Massime di principio
- Se sopravviene una condanna a pena non sospesa per un reato commesso dopo quello per cui era stata concessa la sospensione, il giudice dell'esecuzione deve revocare obbligatoriamente la sospensione (art. 168, comma 1, n. 1), anche se il cumulo delle pene è inferiore al limite edittale previsto dall'art. 163.
- La revoca facoltativa prevista dall'art. 168, comma 2, c.p. si applica solo quando entrambe le condanne siano state sospese; quindi l'esistenza del cumulo materiale inferiore ai due anni non impone di per sé la conversione della revoca obbligatoria in una valutazione discrezionale.
- Una pena sostituita con misure alternative (es. libertà controllata) è rilevante come «pena non sospesa» ai fini dell'art. 168: la sostituzione esclude il requisito della sospensione e legittima la revoca obbligatoria.
- In casi simili verificare sempre: a) se la seconda condanna ha effettivamente concesso la sospensione; b) le date dei fatti e i termini rilevanti ai sensi dell'art. 163; c) se vi sono precedenti o circostanze che autorizzino l'esercizio del potere discrezionale solo quando le condizioni normative lo consentono.
- La valutazione di meritevolezza per la concessione del beneficio sospensivo rimane di competenza del giudice della cognizione e non può essere surrogata dal giudice dell'esecuzione quando ricorrono i presupposti normativi della revoca obbligatoria.
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