Cassazione Penale, Ordinanza n. 21448/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna pronunciata nei gradi di merito per il delitto di omesso versamento di imposta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un soggetto, subentrato nella carica di liquidatore di una società in liquidazione, per omesso versamento di imposta dovuta oltre la soglia penale. In cassazione l'imputato deduceva, in primo luogo, vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il dolo fosse stato affermato solo in base a un dato formale e senza verificare l'effettiva impossibilità di adempiere per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. In secondo luogo censurava la mancata pronuncia su attenuanti generiche e recidiva, che assumeva essere state devolute con l'atto di appello. La Corte ha rilevato che la motivazione di merito era congrua: il dolo eventuale era desunto dal fatto che, assunto l'incarico, il liquidatore non aveva svolto alcun controllo contabile sugli adempimenti fiscali, non aveva allegato di aver assunto la carica senza verifiche sui debiti tributari e, pur in presenza di carenza di liquidità e di mancato accesso al credito bancario, avrebbe potuto attivarsi prima della scadenza penalmente rilevante chiedendo il fallimento della società. Quanto al richiamo all'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte ha osservato che la sua applicabilità era solo genericamente dedotta e non specificata nei presupposti. Infine, ha ritenuto inammissibile anche la censura su attenuanti generiche e recidiva perché non proposta in appello, essendo le doglianze di merito limitate a sussistenza del fatto e confisca.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Integra il reato di omesso versamento di imposta dovuta oltre la soglia penalmente rilevante; nel caso concreto la responsabilità è stata confermata sulla base del dolo eventuale desunto dalla mancata verifica degli obblighi fiscali e dall'inerzia del liquidatore.
art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000
La sua possibile applicazione non escludeva automaticamente la responsabilità, poiché i relativi presupposti sono stati solo genericamente evocati senza indicarne uno specifico e senza una deduzione circostanziata.
Richiamato come fonte introduttiva dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento tributario, l'elemento soggettivo può essere desunto dal comportamento complessivo dell'agente, anche nella forma del dolo eventuale, quando chi riveste la carica societaria ometta verifiche contabili e fiscali e non attivi rimedi disponibili prima della scadenza penalmente rilevante.
- La mera allegazione di difficoltà finanziarie o di impossibilità di pagamento non basta a escludere la responsabilità se non è accompagnata da specifica dimostrazione delle cause non imputabili e delle iniziative concretamente esperibili dall'agente.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta censure su attenuanti generiche o recidiva se tali questioni non sono state devolute con l'atto di appello.
- La deduzione di una norma sopravvenuta favorevole o di una causa di non punibilità richiede l'indicazione puntuale dei relativi presupposti fattuali; un richiamo generico è insufficiente a fondare il vizio di motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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