Ordinanza n. 3133/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania-Napoli, Sez. I, n. 1727 del 26 giugno 2026, concernente un provvedimento interdittivo antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e amministrazioni appellate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania-Napoli, chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo antimafia. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di appello; il Consiglio di Stato rileva che i motivi dedotti in primo grado devono essere adeguatamente esaminati nella sede di merito, ma non presentano, prima facie, profili di manifesta fondatezza. La valutazione cautelare ha inoltre tenuto conto del carattere plurimotivato dei provvedimenti impugnati e delle sopravvenienze documentali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR resistesse alle contestazioni dell’appellante. Quanto al fumus boni iuris, i motivi non sono apparsi prima facie manifestamente fondati, anche perché i provvedimenti interdittivi risultano plurimotivati; la loro compiuta valutazione è stata rimessa alla sede di merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse delle amministrazioni appellate a evitare rischi di contaminazione del tessuto imprenditoriale da parte della criminalità organizzata. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, l’assenza di profili prima facie manifestamente fondati nei motivi di ricorso, unita alla natura plurimotivata dell’atto impugnato, può giustificare il rigetto della domanda cautelare, restando riservato al giudizio di merito l’esame compiuto delle censure.
- In materia di interdittive antimafia, nella comparazione cautelare degli interessi può prevalere l’interesse pubblico a prevenire il rischio di contaminazione del tessuto imprenditoriale da parte della criminalità organizzata rispetto all’interesse dell’impresa alla sospensione degli effetti dell’interdittiva.
- La presenza di sopravvenienze documentali non impone la concessione della tutela cautelare quando, alla cognizione sommaria propria della fase, non emergano profili di manifesta fondatezza delle censure e l’ordinanza cautelare di primo grado risulti adeguatamente resistente alle contestazioni.
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