Cassazione Civile, Ordinanza n. 35119/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione delle spese processuali in un giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione legittima. Dopo una precedente decisione di merito e un primo intervento della Cassazione, la causa è tornata alla Corte d’appello solo per la regolazione delle spese del giudizio originario. Gli eredi della parte espropriata hanno ricorso in cassazione contro la nuova sentenza d’appello deducendo violazione del DM n. 55/2014, art. 5, sostenendo: 1) che la Corte territoriale non avrebbe applicato l’aumento del 20% per la difesa di più soggetti con la medesima posizione processuale; 2) che avrebbe comunque liquidato le spese usando uno scaglione tariffario errato, poiché il valore della controversia andava riferito alla domanda oggetto del giudizio/prosecuzione e alle somme in discussione. Il Comune ha resistito con controricorso; gli altri intimati non si sono costituiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla maggiorazione del compenso per pluralità di parti, osservando che l’aumento previsto dal DM n. 55/2014 ha natura discrezionale e presuppone un accertamento di merito sulla unicità o meno dell’opera difensionale e sulla eventuale trattazione di questioni differenti tra posizioni non identiche, accertamento non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto corretta la liquidazione delle spese sulla base dello scaglione riferito al valore dell’oggetto dell’impugnativa nel giudizio di rinvio/prosecuzione. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con liquidazione in favore del Comune e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014
La liquidazione dei compensi va effettuata tenendo conto del valore della causa e delle somme attribuite alle parti vincitrici.
art. 5, comma 2, D.M. n. 55/2014
L’aumento del compenso per l’assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale ha natura discrezionale e presuppone un accertamento di merito sulla effettiva unicità dell’opera difensionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un difensore assiste una pluralità di parti con la stessa posizione processuale, il compenso va normalmente liquidato una sola volta; la maggiorazione percentuale per ciascuna parte ulteriore opera solo se la difesa non sia stata sostanzialmente unica o abbia richiesto la trattazione di questioni differenti.
- La valutazione circa l’unicità dell’opera difensionale e la conseguente applicazione o meno dell’aumento percentuale previsto dalla tariffa è un accertamento di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Nella liquidazione delle spese processuali, lo scaglione tariffario deve essere ancorato al valore effettivo della controversia o dell’impugnativa nel giudizio considerato, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale applicabile.
- La scelta di applicare o meno la maggiorazione per pluralità di parti non è automatica, ma richiede una verifica concreta dell’impegno difensivo e della struttura della lite.
Come è indicizzato
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