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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46547/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere in posizione verticistica. Il ricorrente deduceva: (I) violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. e carenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 606, comma 1, lett. B) e C)); (II) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per carenza di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare e manifesta illogicità della motivazione. La difesa ha inoltre depositato motivi nuovi nelle more.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo non era consentito in cassazione (non è ammessa la censura sull'omessa o errata valutazione degli elementi di prova tramite l'art. 192 c.p.p. oltre i limiti di ammissibilità); entrambi i motivi mancavano della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. e reiteravano doglianze già considerate e respinte dal Tribunale. La Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del Tribunale che aveva ricostruito un quadro indiziario dettagliato (tra l'altro dichiarazioni di Bonfrate, Mounssif e Banin ritenute attendibili; intercettazioni del 17 e 20 luglio 2021) e aveva motivato la scelta della custodia in carcere con la gravità e reiterazione delle condotte fraudolente, le particolari capacità professionali dell'indagato e la sua iniziale latitanza. Per effetto dell'inammissibilità, i motivi nuovi non sono stati esaminati. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020, come convertito

    art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020

    Procedimento svolto nelle forme previste dalla norma di urgenza (richiamata per le modalità procedurali), senza incidenza sul merito del riesame.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il giudizio sul mantenimento delle misure cautelari; il Tribunale era adito ai sensi di tale disposizione per la conferma della custodia cautelare.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata dalla difesa per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la censura basata su art. 192 non è utilizzabile in cassazione oltre i limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamata nella contestazione relativa ai gravi indizi; dalla sentenza non emerge un'interpretazione autonoma diversa da quella della contestazione, che è risultata assorbita dall'analisi di ammissibilità e specificità.

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    art. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme relative all'adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari; il Tribunale ha motivato la proporzionalità della custodia in carcere valorizzando gravità, reiterazione del reato, capacità professionali e rischio di fuga.

  • art. 606, comma 1, lett. B) e C) e lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. B), C), e) cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato che alcune censure sono precluse e che la motivazione impugnata è soggetta ai vincoli di specificità indicati da tali disposizioni.

  • art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 581, comma 1; art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevedono il requisito di specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto mancasse la necessaria specificità nelle doglianze proposte.

  • art. 585, comma 4 c.p.p.

    art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, se il ricorso originario è inammissibile, non è necessario esaminare motivi nuovi; la Corte ha quindi omesso di esaminare i nuovi motivi depositati.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza citata)

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per affermare la colpa del ricorrente che ha determinato l'inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria a titolo riparatorio.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo)

    Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo

    Orientamento consolidato secondo il quale in cassazione non è consentito sollevare, tramite art. 192 c.p.p., censure sulla valutazione delle prove oltre i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.; la Corte ha seguito tale orientamento.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa una censura generica sulla valutazione del materiale probatorio: non si può usare l'art. 192 c.p.p. per superare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • I motivi devono essere specifici e inquadrati nelle lettere di cui all'art. 606 c.p.p.; la riproposizione di articolate contestazioni di merito, già esaminate dal giudice di merito, è frequentemente dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
  • La conferma di una misura cautelare è valutata in base al quadro indiziario complessivo (dichiarazioni di collaboratori/testimoni ritenute attendibili, intercettazioni, organizzazione e ripetizione delle condotte) e sulle esigenze di gravità, reiterazione, pericolosità e rischio di fuga.
  • Se il ricorso principale è inammissibile, motivi nuovi sopravvenuti non vengono esaminati ai sensi dell'art. 585 c.p.p.
  • L'inammissibilità per colpa può comportare non solo la condanna alle spese ma anche una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, specie se l'inammissibilità deriva da negligenza o da doglianze manifestamente inadatte.
  • Per impugnare con efficacia decisioni cautelari occorre proporre censure ammissibili e specifiche (es.: vizi di diritto chiaramente configurabili in cassazione), evitando di limitarsi a richieste di revisione del merito probatorio.

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