Cassazione Penale, Ordinanza n. 06994/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di calunnia. Il solo motivo di ricorso contestava, in sostanza, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, compresi quelli soggettivi, ma la censura è stata ritenuta generica e sostanzialmente ripetitiva di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito. Non emergono dal testo ulteriori specificazioni fattuali sulla condotta contestata, oltre al riferimento alla calunnia imputata al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze non avevano la necessaria specificità e si limitavano a riproporre questioni già affrontate e disattese dai giudici di merito, i cui argomenti sono stati ritenuti giuridicamente corretti, coerenti con le emergenze processuali e privi di errori di legge, travisamenti o manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei limiti indicati dalla norma, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche e non specifiche, oppure quando si limitano a riproporre contestazioni già esaminate e motivatamente respinte nei giudizi di merito.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della vicenda se la motivazione di appello è logicamente coerente, giuridicamente corretta e non presenta travisamenti della prova o manifeste incongruenze.
- La contestazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, incluso l'elemento soggettivo, non è ammissibile in cassazione se formulata in modo meramente assertivo e reiterativo rispetto alle difese già disattese.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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