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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44086/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP il 14/09/2023 nei confronti di Raffaele Scalzi per il reato di cui all'art. 416-ter c.p., aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all'art. 416-ter c.p., sostenendo che il Tribunale, nel confermare la cautela, avesse riproposto lo stesso percorso argomentativo già censurato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, senza fornire nuovi elementi idonei a colmare le carenze motivazionali. In particolare la difesa contestava la mancata dimostrazione della qualifica soggettiva rivestita dal coindagato Tommaso Scalzi (ossia la sua effettiva appartenenza e capacità di agire per conto di una consorteria mafiosa) e la scarsa pregnanza probatoria delle conversazioni telefoniche richiamate dalla decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i passaggi della sentenza rescindente che avevano evidenziato la carenza motivazionale del provvedimento del riesame, in particolare la mancanza di elementi idonei a dimostrare la qualità di soggetto "intraneo" o l'effettiva capacità di influenza e intimidazione di Tommaso Scalzi nonostante la sua precedente condanna. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice del rinvio può riesaminare integralmente le prove ma non può fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione. Ha quindi concluso che il Tribunale di Catanzaro, nel confermare la misura, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già censurate (appartenenza alla cosca Trovato, alcune conversazioni telefoniche e colloqui) senza apportare nuovi elementi, e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    La norma sullo scambio elettorale politico-mafioso richiede, ai fini della sua configurabilità, la prova che il consenso elettorale sia stato procacciato con metodo mafioso o per conto di una consorteria. La Corte precisa che se il soggetto che procaccia voti è «intraneo» alla consorteria non è necessario dimostrare la pianificazione esplicita di intimidazioni; se invece è estraneo o agisce "uti singulus" è necessaria la prova della pattuizione delle modalità mafiose di procacciamento del consenso.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Richiamata come aggravante applicata alla contestazione provvisoria, incidendo sulla gravità del quadro indiziario contestato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata nella motivazione come norma relativa alla partecipazione a consorterie mafiose: la corte sottolinea che una precedente condanna per 416-bis non è di per sé prova sufficiente della perdurante operatività o della capacità di influenza dell'indagato sul territorio, se mancano ulteriori elementi attuali.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per disporre il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente in caso di annullamento dell'ordinanza cautelare: la Corte ha annullato e disposto il rinvio ai sensi di questa disposizione.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (convertito)

    Richiamato per giustificare lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità telematiche previste dalle norme emergenziali poi prorogate; riguarda aspetti procedurali dell'udienza.

  • Giurisprudenza di legittimità (massima citata nella motivazione)

    Principio consolidato secondo cui, dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può compiere un nuovo esame completo del materiale probatorio e può pervenire alla medesima conclusione purché lo faccia con un percorso argomentativo diverso o arricchito; non può invece fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può e deve riesaminare integralmente le prove, ma non può riproporre gli stessi argomenti già censurati: se lo fa la decisione verrà nuovamente annullata.
  • La mera pregressa condanna per reati associativi (art. 416-bis) non prova automaticamente la perdurante appartenenza o la capacità di influenza intimidatoria di un soggetto; servono elementi attuali e specifici che attestino i legami organici o l'operatività della cosca.
  • Per la configurabilità dell'art. 416-ter c.p. è determinante la qualifica soggettiva di chi procaccia i voti: se è 'intraneo' alla consorteria può essere sufficiente la prova del patto con la lista; se è estraneo o agisce 'uti singulus' occorre dimostrare che il consenso è stato procacciato con metodo mafioso.
  • Conversazioni telefoniche o colloqui citati a supporto della gravità indiziaria devono essere trascritte e interpretate in modo non equivoco: letture speculative o travisamenti possono essere valutati come insufficienti a reggere una misura cautelare.
  • Difesa strategica efficace: dopo una sentenza rescindente conviene evidenziare ogni riproposizione delle stesse argomentazioni del giudice del rinvio, chiedendo l'annullamento qualora non emergano nuovi elementi probatori o motivazioni realmente diverse.
  • Per l'accusa: se il giudice di rinvio vuole confermare la misura deve integrare il quadro indiziario con elementi nuovi o con una motivazione significativamente diversa e coerente rispetto a quella censurata dalla Cassazione.

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