Cassazione Civile, Ordinanza n. 32302/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La società ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella esattoriale relativa a una sanzione amministrativa irrogata dal Comune. In primo grado l'opposizione è stata rigettata dal Giudice di pace; in appello il Tribunale ha confermato il rigetto e ha liquidato le spese di lite in Euro 3.500,00 oltre accessori. In cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) violazione del d.m. n. 55 del 2014 per avere il Tribunale liquidato le spese in misura molto superiore al massimo dello scaglione applicabile, senza alcuna motivazione; 2) violazione dell'art. 27 L. n. 689 del 1981, censurando la legittimità della maggiorazione semestrale del 10% applicata alla sanzione pecuniaria e iscritta a ruolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la maggiorazione del 10% semestrale prevista dall'art. 27 L. n. 689/1981 ha natura di sanzione aggiuntiva che sorge dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile, con conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella comprensiva anche di tale importo. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che, in una causa di valore pari a Euro 305,75, il Tribunale aveva liquidato Euro 3.500,00 senza motivare lo scostamento rispetto ai parametri del d.m. n. 55/2014; la Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e rinviato al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione
è il rimedio processuale utilizzato per contestare la pretesa esecutiva portata dalla cartella esattoriale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
ricorso per cassazione per violazione di legge
entrambi i motivi sono stati formulati come censure di violazione di legge.
maggiorazione del dieci per cento semestrale
la maggiorazione ha natura di sanzione aggiuntiva che decorre dall'esigibilità della sanzione principale ed è legittimamente iscritta a ruolo insieme ad essa.
parametri per la liquidazione dei compensi
il giudice può esercitare discrezionalità entro i minimi e i massimi tabellari; se si discosta ulteriormente, deve dare motivazione controllabile sulle ragioni e sulla misura dello scostamento.
opposizione all'esecuzione
il giudizio verteva sulla contestazione della cartella esattoriale in via esecutiva.
Massime di principio
- In materia di liquidazione delle spese processuali, la discrezionalità del giudice è sindacabile in cassazione quando la somma liquidata si colloca fuori dai limiti dei parametri tariffari o quando lo scostamento è disposto senza adeguata motivazione.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosti in modo apprezzabile dai parametri di riferimento, così da rendere verificabili le ragioni della deroga e la sua entità.
- In materia di sanzioni amministrative, la maggiorazione semestrale prevista dall'art. 27 L. n. 689/1981 opera come sanzione aggiuntiva che matura dall'esigibilità della sanzione principale e può essere legittimamente inclusa nella cartella esattoriale.
- La contestazione della sola maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981 non è fondata quando la giurisprudenza consolidata ne riconosce la natura autonoma di conseguenza del ritardato pagamento della sanzione principale.
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