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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32302/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella esattoriale relativa a una sanzione amministrativa irrogata dal Comune. In primo grado l'opposizione è stata rigettata dal Giudice di pace; in appello il Tribunale ha confermato il rigetto e ha liquidato le spese di lite in Euro 3.500,00 oltre accessori. In cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) violazione del d.m. n. 55 del 2014 per avere il Tribunale liquidato le spese in misura molto superiore al massimo dello scaglione applicabile, senza alcuna motivazione; 2) violazione dell'art. 27 L. n. 689 del 1981, censurando la legittimità della maggiorazione semestrale del 10% applicata alla sanzione pecuniaria e iscritta a ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la maggiorazione del 10% semestrale prevista dall'art. 27 L. n. 689/1981 ha natura di sanzione aggiuntiva che sorge dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile, con conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella comprensiva anche di tale importo. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che, in una causa di valore pari a Euro 305,75, il Tribunale aveva liquidato Euro 3.500,00 senza motivare lo scostamento rispetto ai parametri del d.m. n. 55/2014; la Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e rinviato al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    è il rimedio processuale utilizzato per contestare la pretesa esecutiva portata dalla cartella esattoriale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    ricorso per cassazione per violazione di legge

    entrambi i motivi sono stati formulati come censure di violazione di legge.

  • art. 27 L. n. 689 del 1981

    maggiorazione del dieci per cento semestrale

    la maggiorazione ha natura di sanzione aggiuntiva che decorre dall'esigibilità della sanzione principale ed è legittimamente iscritta a ruolo insieme ad essa.

  • d.m. n. 55 del 2014

    parametri per la liquidazione dei compensi

    il giudice può esercitare discrezionalità entro i minimi e i massimi tabellari; se si discosta ulteriormente, deve dare motivazione controllabile sulle ragioni e sulla misura dello scostamento.

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    il giudizio verteva sulla contestazione della cartella esattoriale in via esecutiva.

Massime di principio

  • In materia di liquidazione delle spese processuali, la discrezionalità del giudice è sindacabile in cassazione quando la somma liquidata si colloca fuori dai limiti dei parametri tariffari o quando lo scostamento è disposto senza adeguata motivazione.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosti in modo apprezzabile dai parametri di riferimento, così da rendere verificabili le ragioni della deroga e la sua entità.
  • In materia di sanzioni amministrative, la maggiorazione semestrale prevista dall'art. 27 L. n. 689/1981 opera come sanzione aggiuntiva che matura dall'esigibilità della sanzione principale e può essere legittimamente inclusa nella cartella esattoriale.
  • La contestazione della sola maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981 non è fondata quando la giurisprudenza consolidata ne riconosce la natura autonoma di conseguenza del ritardato pagamento della sanzione principale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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