Cassazione Penale, Ordinanza n. 25620/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per plurime violazioni del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione e nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 108 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe solo richiamato i verbali d'udienza senza una reale risposta alla censura e che vi sarebbe stata confusione tra la revoca di un difensore e la dismissione del mandato da parte di un altro, con conseguente necessità di reperire rapidamente un nuovo difensore; 2) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, perché la sentenza avrebbe trascurato plurimi elementi istruttori e documentali favorevoli all'imputato; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sulla determinazione della pena, sulla recidiva, sulle attenuanti generiche e sugli aumenti per continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione solida e adeguata, priva di manifesta illogicità, sia sulla questione della dedotta nullità ex art. 108 c.p.p., sia sulla responsabilità, sia sul trattamento sanzionatorio. Quanto al termine difensivo, è stato richiamato il principio secondo cui esso tutela una difesa effettiva ma non attribuisce un diritto automatico al rinvio in ogni caso di nomina tardiva, dovendo essere bilanciato con la ragionevole durata del processo. La doglianza sulla responsabilità è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La pena è stata giudicata congrua, con base sanzionatoria prossima al minimo edittale, riconoscimento della recidiva, concessione delle generiche in equivalenza e aumenti per continuazione contenuti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il termine previsto dalla norma è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, ma non comporta un diritto dell'imputato al rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva del difensore; va bilanciato con la ragionevole durata del processo.
La sentenza di merito ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto, valorizzando l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e il dolo in capo all'imputato quale amministratore di fatto delle società.
art. 74 del 2000
Richiamato come fonte della disciplina dei reati tributari contestati, con riferimento alle plurime violazioni accertate nei vari capi di imputazione.
Massime di principio
- La dedotta nullità per tardiva nomina del difensore non comporta automaticamente il rinvio dell'udienza: occorre verificare se la nomina sia tempestiva e se il bilanciamento con la ragionevole durata del processo consenta comunque la prosecuzione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura degli elementi documentali e dibattimentali, quando la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se dà conto dei criteri essenziali adottati dal giudice di merito, quali recidiva, attenuanti generiche, giudizio di equivalenza, base edittale prossima al minimo e contenuti aumenti per continuazione, senza necessità di una analitica confutazione di ogni possibile criterio alternativo.
- Nei reati tributari fondati sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'accertamento dell'inesistenza oggettiva delle operazioni e del dolo dell'agente può sorreggere la condanna quando sia adeguatamente motivato dal giudice di merito.
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