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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40216/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa agli interessi di mora per il ritardato rimborso IVA 2008: la contribuente aveva chiesto il pagamento degli interessi ritenendo tardiva l'erogazione del rimborso da parte del concessionario della riscossione rispetto ai termini regolamentari dell'art. 20 del d.m. n. 567/1993. In sede di cassazione si è discusso se la decorrenza degli interessi di mora debba essere individuata in base alla disciplina regolamentare (termine operativo di erogazione del concessionario) ovvero in base alla disciplina di legge (art. 78, comma 33, lett. a), l. n. 413/1991), e dunque se la norma regolamentare possa derogare alla norma di legge in ordine al decorso della mora.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente DUEMME SGR Spa. Le spese dell'intero giudizio sono compensate integralmente. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di cassazione relativo alla corretta interpretazione dell'art. 20 d.m. n. 567/1993 e dell'art. 78, comma 33, lett. a), l. n. 413/1991, confermando il principio che gli interessi di mora per ritardi nei rimborsi IVA decorrono dalla data della richiesta al concessionario ovvero dalla comunicazione/disposizione di pagamento dell'ufficio e sono comunque limitati, ai fini della decorrenza, al termine complessivo massimo di sessanta giorni, principio che la regolamentazione non può derogare in pejus alla legge salvo intervento legislativo esplicito.

Norme richiamate

  • D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20

    comma 4: "Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso ..."; comma 4-bis: "I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento ..."; comma 5: sui crediti non erogati nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lett. a), competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti d'imposta.

    Il regolamento disciplina i termini operativi di erogazione da parte del concessionario (40+20 giorni; 20 giorni per disposizioni d'ufficio) ma non modifica la decorrenza legale della mora prevista dalla legge. Il comma 5 conferma che, in caso di carenza di fondi, si applicano gli interessi previsti dalle leggi speciali entro il termine di riferimento di sessanta giorni.

  • Legge 29 dicembre 1991, n. 413, art. 78, comma 33, lett. a

    "la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente"

    La norma di legge fissa il termine di sessanta giorni come termine di riferimento per la decorrenza degli interessi di mora: gli interessi decorrono dalla richiesta diretta al concessionario ovvero dalla disposizione dell'ufficio. Tale disposizione prevale sulla successiva disciplina regolamentare in assenza di espresso intervento legislativo.

  • D.M. 10 ottobre 2003, n. 309 (modifica al d.m. n. 567/1993)

    introduzione del comma 4-bis e modifica del comma 4 per accelerare le procedure in caso di disposizione d'ufficio

    La modifica ha carattere meramente procedurale e organizzativo, volta ad accelerare l'esecuzione tecnica dei pagamenti da parte del concessionario in caso di disposizione d'ufficio, senza alterare la decorrenza legale della mora prevista dalla legge.

  • D.lgs. 23 giugno 2014, n. 175, art. 14

    la riformulazione dell'art. 78, comma 33, lett. a) prevede: erogazione entro sessanta giorni sulla base di richiesta o entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio; e stabilisce che la disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015

    L'intervento legislativo ha modificato l'assetto interpretativo ma con efficacia temporale limitata ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2015 in poi. Questo conferma che solo il legislatore poteva mutare il regime e che, per i fatti anteriori, permaneva la previgente disciplina interpretata dalla giurisprudenza della Cassazione.

Massime di principio

  • Per i rimborsi IVA gestiti tramite il conto fiscale e il concessionario della riscossione, gli interessi di mora spettano fino al pagamento effettivo ma la loro decorrenza e il relativo limite temporale devono essere valutati alla luce dell'art. 78, comma 33, lett. a), l. n. 413/1991: decorrono dalla richiesta al concessionario ovvero dalla comunicazione/disposizione dell'ufficio e, ai fini della decorrenza, sono riferiti al termine massimo funzionale di sessanta giorni.
  • La disciplina regolamentare (d.m. n. 567/1993 e sue modifiche) stabilisce termini operativi per l'esecuzione da parte del concessionario (40+20 o 20 giorni per disposizioni d'ufficio) ma non può derogare alla decorrenza della mora prevista dalla legge, salvo che il legislatore non disponga espressamente diversamente e con efficacia temporale definita.
  • Eventuali innovazioni che cambiano il termine di decorrenza degli interessi devono provenire dal legislatore; le modifiche amministrative o regolamentari non possono in peius incidere sulla disciplina legale della mora.
  • Le questioni fattuali rilevanti (es. la reale carenza di fondi del concessionario quale causa esimente) devono essere dedotte e provate nel giudizio di merito; non possono essere introdotte per la prima volta in sede di cassazione.
  • In contenziosi analoghi, verificare attentamente le date rilevanti: data della richiesta al concessionario, data della disposizione di pagamento dell'ufficio e data di effettivo pagamento, per calcolare correttamente la decorrenza e la durata degli interessi di mora.

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