Sentenza n. 3047/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 137/2025 emessa dal Tribunale di Varese, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Varese, sezione lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 137/2025 del Tribunale di Varese, sezione lavoro, notificata al Ministero il 20 maggio 2025 e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi 3.000 euro. È stato dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che si è costituita con atto di mera forma e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa economica era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e che l'Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario venga attivato dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e che provveda entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione le attività necessarie alla sua esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine e quindi procedibile il ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione soltanto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, quando tale termine sia applicabile.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esistenza del giudicato e la documentazione della pretesa riconosciuta sono sufficienti a fondare l'accertamento dell'inadempimento quando l'amministrazione non deduca né dimostri di avere eseguito la pronuncia.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione e all'istanza del creditore.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso autonomo quando le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, in particolare se egli è già preposto alla gestione della spesa pubblica.
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