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Sentenza

Sentenza del 27/09/2016 n. 1638 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Cancellazione di società - Notifica avviso alla società e all'ex liquidatore - Inesistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto inesistente l’accertamento notificato alla società cancellata, poiché, con la cancellazione dal registro delle imprese, la società non è più esistente. È stata ritenuta inesistente anche la notificazione effettuata all’ex liquidatore, per difetto di legittimazione passiva. Ne consegue l’invalidità radicale dell’atto e della relativa notificazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità dell’avviso di accertamento notificato a una società già cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta ai sensi dell’art. 2495 c.c. È stata inoltre contestata la notificazione dello stesso avviso all’ex liquidatore, ritenuto privo di legittimazione passiva dopo la cancellazione della società.

Norme richiamate

  • Art. 2495 del codice civile

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione. Dopo tale momento, non è validamente possibile notificare alla società un avviso di accertamento come se fosse ancora esistente; inoltre, l’ex liquidatore non diventa automaticamente il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria della società.

Massime di principio

  • Prima di notificare un atto tributario a una società, l’Amministrazione deve verificare se la società risulti ancora iscritta nel registro delle imprese o se sia stata cancellata.
  • La cancellazione dal registro delle imprese comporta, in linea generale, l’estinzione della società e rende inesistente la notifica di un accertamento indirizzato alla società ormai estinta.
  • L’ex liquidatore non può essere considerato automaticamente il destinatario dell’obbligazione tributaria societaria dopo la cancellazione: occorre una specifica base normativa e la prova dei presupposti della sua eventuale responsabilità.
  • La notifica all’ex liquidatore, effettuata soltanto in ragione della sua precedente carica, può essere inesistente per difetto di legittimazione passiva.
  • In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra responsabilità della società estinta, eventuale responsabilità dei soci e responsabilità personale del liquidatore, che non coincidono automaticamente.

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