Sentenza del 27/09/2016 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: termine di prescrizione -tributi erariali - sanzioni - termine di prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato distingue tra credito tributario e credito per sanzioni: il diritto alla riscossione dei tributi erariali si prescrive in dieci anni, anche dopo la mancata impugnazione della cartella, mentre quello relativo alle sanzioni si prescrive in cinque anni. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né i nominativi delle parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il termine di prescrizione applicabile alla riscossione di tributi erariali e relative sanzioni quando la cartella esattoriale non sia stata impugnata. Per i tributi erariali, in assenza di una specifica disposizione, si applica il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.; per le sanzioni tributarie, invece, trova applicazione il termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 472/1997.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile al diritto alla riscossione dei tributi erariali in assenza di una diversa disposizione specifica.
Art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 472/1997
Stabilisce il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella non comporta automaticamente l'applicazione di un unico termine decennale a tutte le somme richieste: occorre distinguere tra tributo, interessi e sanzioni.
- Per i tributi erariali, in assenza di una disciplina speciale, il termine ordinario di prescrizione è decennale.
- Le sanzioni tributarie restano soggette al termine quinquennale previsto dalla disciplina speciale, anche se inserite nella medesima cartella non impugnata.
- Per valutare la prescrizione è necessario esaminare la natura delle singole voci richieste e gli eventuali atti interruttivi notificati nel corso del tempo.
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