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Sentenza

Sentenza del 27/09/2016 n. 1128 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Processo tributario - spese di giudizio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato un atto di contestazione con cui era stata irrogata una sanzione di 1.547,00 euro per la presentazione di uno studio di settore contenente dati ed elementi inesatti o mancanti. L'Ufficio aveva proposto, nell'ambito della mediazione tributaria, la riduzione della sanzione a 618,80 euro, ma la contribuente non aveva accettato la proposta. La Commissione Tributaria Provinciale, pur ritenendo non provate le argomentazioni della contribuente, aveva ridotto ugualmente la sanzione a 618,80 euro e compensato le spese. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo che, in assenza di accoglimento delle ragioni della contribuente e di perfezionamento della mediazione, non fosse possibile applicare la riduzione premiale e che le spese dovessero essere poste a carico della parte soccombente, con la maggiorazione prevista per la mediazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto illegittima la riduzione della sanzione all'importo proposto in mediazione, poiché la proposta non era stata accettata e quindi non si era perfezionato alcun accordo. La sanzione avrebbe dovuto essere confermata per l'importo originario di 1.547,00 euro. Inoltre, non essendo stati indicati dalla Commissione Provinciale specifici e giusti motivi per compensare le spese, la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 300,00 euro, oltre a 150,00 euro quale maggiorazione per il procedimento di mediazione e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992

    non avendo i Primi Giudici adeguatamente evidenziato giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese del giudizio, la contribuente doveva essere altresì condannata al pagamento delle stesse spese maggiorate a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione

    La norma consente, ricorrendone i presupposti, di maggiorare la condanna alle spese con l'importo relativo al procedimento di mediazione. La compensazione delle spese richiede l'indicazione di specifici e adeguati motivi; in mancanza, opera la regola della soccombenza.

  • Principio della soccombenza nelle spese di giudizio

    Condanna la contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio

    La parte che risulta soccombente deve normalmente rimborsare le spese processuali alla controparte, salvo la presenza di motivi specifici che giustifichino la compensazione.

  • Disciplina della mediazione tributaria

    Tale riduzione, infatti, consegue unicamente dall'effetto premiale della mediazione, ma viene meno nel caso la stessa non si perfezioni

    La riduzione dell'importo richiesto dall'Ufficio costituisce un effetto premiale collegato all'accettazione e al perfezionamento della mediazione. Se il contribuente non accetta la proposta, il giudice non può applicare autonomamente quella riduzione come valutazione equitativa.

Massime di principio

  • La riduzione proposta dall'Amministrazione nell'ambito della mediazione tributaria ha natura premiale e non può essere applicata dal giudice se la proposta non è stata accettata o se la mediazione non si è perfezionata.
  • Il giudice tributario non può ridurre equitativamente una sanzione a un importo coincidente con quello prospettato in mediazione quando non riconosce fondate le ragioni del contribuente.
  • Quando il ricorso viene respinto o il contribuente risulta sostanzialmente soccombente, le spese devono normalmente essere poste a suo carico.
  • La compensazione delle spese non può essere disposta in modo generico: la sentenza deve indicare motivi concreti, specifici e adeguati.
  • In presenza dei presupposti normativi, il mancato perfezionamento della mediazione può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche la maggiorazione collegata ai costi della procedura di mediazione.

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