Sentenza del 27/09/2016 n. 1640 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Vizi di notifica dell'avviso di accertamento - Vizi sanati se l'avviso ha raggiunto lo scopo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento deducendo vizi procedurali della notificazione. La questione riguardava, in particolare, se tali irregolarità fossero idonee a determinare l'invalidità dell'atto nonostante il contribuente ne avesse avuto effettiva conoscenza.
La decisione
La sentenza ha ritenuto sanati i vizi della notificazione ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., poiché l'avviso aveva comunque raggiunto il proprio scopo. Il contribuente aveva avuto cognizione dell'accertamento e aveva potuto proporre tempestivamente un regolare ricorso, articolando le proprie difese e contestando la pretesa tributaria. Non essendo stato leso il diritto di difesa, le irregolarità formali della notifica non hanno comportato l'invalidità dell'avviso.
Norme richiamate
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La nullità della notificazione è sanata quando il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, ad esempio proponendo regolare ricorso contro la pretesa tributaria.
Massime di principio
- Un vizio formale o procedurale della notifica non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: occorre verificare se l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo previsto.
- La proposizione di un ricorso con contestazione dettagliata dell'avviso costituisce, di regola, un indice della conoscenza effettiva dell'atto e può sanare la nullità della notificazione.
- La sanatoria opera quando il contribuente abbia potuto esercitare senza limitazioni il proprio diritto di difesa; se il vizio ha impedito la conoscenza dell'atto o ha compromesso la possibilità di difendersi, la nullità può invece restare rilevante.
- Per valutare un vizio di notifica è quindi necessario distinguere tra nullità e inesistenza della notificazione e verificare concretamente gli effetti prodotti sul destinatario e sul suo diritto di difesa.
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