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Sentenza

Sentenza del 27/09/2016 n. 2353 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - detrazione - operazione (in parte) inesistente - prova - dichiarazione di terzo a verbale - non è sufficiente - riscontri fattuali precisi - sono necessari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della detrazione IVA ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972. L'Amministrazione fondava la contestazione, in particolare, sulla dichiarazione di un soggetto terzo, coincidente con il cedente dei beni, secondo cui parte della somma corrisposta dal cessionario sarebbe stata restituita in contanti. Tale elemento avrebbe dovuto dimostrare la sovrafatturazione o l'inesistenza parziale delle operazioni. La dichiarazione, tuttavia, non era supportata da riscontri fattuali precisi, neppure di natura intrinseca.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La sola dichiarazione resa da un terzo, non corroborata da elementi oggettivi e verificabili, non è stata ritenuta sufficiente a provare la fatturazione di operazioni inesistenti, nemmeno parzialmente. Poiché il contribuente risultava essere un effettivo operatore economico, svolgeva concretamente attività commerciale e disponeva di una contabilità regolarmente tenuta, è stato riconosciuto integralmente il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata in rivalsa.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione dell'IVA spetta quando l'imposta è riferita ad acquisti inerenti all'attività economica, salvo che l'Amministrazione dimostri, con elementi idonei e concreti, l'inesistenza delle operazioni o la partecipazione del contribuente a una frode. Una dichiarazione isolata di un terzo, priva di riscontri fattuali, non è sufficiente a superare la documentazione contabile e il diritto alla detrazione.

Massime di principio

  • Per negare la detrazione IVA non basta una dichiarazione di un terzo: l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, specifici e coerenti che dimostrino l'inesistenza totale o parziale dell'operazione.
  • La regolare tenuta della contabilità e l'effettivo svolgimento dell'attività economica costituiscono elementi favorevoli al contribuente, anche se non impediscono in assoluto contestazioni, quando siano presenti altri riscontri concreti.
  • Le dichiarazioni rese da cedenti o altri soggetti devono essere valutate insieme a documenti, flussi finanziari, movimentazione dei beni, prezzi, consegne e altri dati verificabili; isolate, possono non avere valore probatorio sufficiente.
  • In caso di contestazione di sovrafatturazione o restituzione occulta di somme, servono riscontri precisi sulla restituzione del denaro e sulla reale entità dell'operazione, non una mera affermazione non corroborata.
  • Il diritto alla detrazione può essere riconosciuto integralmente quando l'operazione risulta effettiva e il contribuente ha agito come operatore economico, mantenendo una contabilità regolare e documentando correttamente gli acquisti.

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