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Sentenza

Sentenza del 27/09/2016 n. 30 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto: inventario- criteri di redazione dell'inventario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel testo non è riportata una sentenza completa né una decisione concreta, per cui non è possibile determinare l'esito del giudizio o individuare un vincitore. È esposto esclusivamente il principio normativo relativo al contenuto dell'inventario e all'obbligo di conservazione delle distinte.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo riguarda i criteri di redazione dell'inventario ai fini fiscali. L'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 richiede che l'inventario, oltre a contenere gli elementi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, indichi i beni esistenti raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, specificando il valore attribuito a ciascun gruppo. Se l'inventario non consente di individuare i singoli elementi appartenenti a ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere conservate e messe a disposizione dell'Ufficio le distinte utilizzate per la sua compilazione.

Norme richiamate

  • Art. 15, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile e dalle leggi speciali, deve indicare l'esistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'Ufficio le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

    L'inventario fiscale può rappresentare i beni mediante raggruppamenti omogenei per natura e valore, ma deve indicare il valore di ciascun gruppo. Quando non sono specificati i singoli beni e la loro ubicazione, il contribuente deve conservare le distinte analitiche utilizzate per redigere l'inventario e renderle disponibili all'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Un inventario redatto per categorie aggregate è ammissibile solo se le categorie sono omogenee sia per natura sia per valore.
  • Il valore deve essere indicato distintamente per ciascun gruppo di beni, evitando raggruppamenti generici o privi di adeguato dettaglio.
  • Se l'inventario non identifica i singoli beni e la loro ubicazione, è necessario conservare le distinte analitiche di supporto e presentarle all'Ufficio in caso di controllo.
  • La documentazione di dettaglio deve consentire di verificare la corrispondenza tra i dati aggregati dell'inventario e i beni effettivamente esistenti.
  • In assenza delle distinte o di informazioni sufficienti per ricostruire la composizione dei gruppi, l'inventario può risultare fiscalmente carente o non verificabile.

Testo integrale

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