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Sentenza

Sentenza del 27/09/2016 n. 2354 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRES - IVA - IRAP - attività di sponsorizzazione - fatture - emissione da parte di soggetto diverso - attività di per sé lecita - costo del reato - non è tale - deducibilità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva contestato la deducibilità dei costi di sponsorizzazione, rilevando che il soggetto che aveva emesso le fatture non coincideva con quello che aveva effettivamente svolto l'attività e incassato il corrispettivo. La questione riguardava la qualificazione del costo come costo di reato e, quindi, la sua deducibilità ai fini IRES, IVA e IRAP.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. La mera discordanza tra il soggetto formalmente fatturante e quello che ha concretamente svolto l'attività non rende automaticamente il costo un costo di reato. Tale nozione riguarda esclusivamente i costi relativi ad attività che costituiscono, di per sé, illecito penale. Poiché l'attività di sponsorizzazione è lecita, il costo sostenuto dal committente resta fiscalmente deducibile, purché siano dimostrati l'effettività, l'inerenza e gli altri requisiti ordinari previsti dalla normativa.

Massime di principio

  • La sola irregolarità o anomalia soggettiva nell'emissione della fattura non trasforma automaticamente il costo in un costo di reato.
  • Per negare la deducibilità con la motivazione del costo di reato, l'Amministrazione deve dimostrare che l'attività cui il costo si riferisce costituisca, in sé, un illecito penale; non è sufficiente rilevare irregolarità nella fatturazione o nell'identificazione del prestatore.
  • Un'attività lecita, come la sponsorizzazione, può generare costi deducibili anche quando vi siano difformità tra il soggetto che emette la fattura e quello che svolge materialmente la prestazione, purché il contribuente provi l'effettività dell'operazione, il pagamento, l'inerenza e la congruità del costo.
  • La deducibilità fiscale non deriva automaticamente dalla regolarità formale della fattura, ma dalla concreta esistenza dell'operazione e dal collegamento del costo con l'attività d'impresa.

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