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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7597/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Perugia che, pur accogliendo l'opposizione avverso il decreto monocratico relativo all'indennizzo per la durata non ragionevole del processo, aveva compensato parzialmente le spese richiamando l'art. 92 c.p.c. per una presunta divaricazione tra quanto richiesto e quanto liquidato, senza indicare in cosa consistesse tale divario. Inoltre contestavano il mancato riconoscimento dell'aumento previsto dal D.M. 55/2014 art. 4, comma 2 per l'assistenza congiunta di più soggetti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo errata l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. da parte della Corte territoriale, perché l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, proposta dalla parte privata e integralmente accolta nella parte richiesta (interessi), non poteva dar luogo a una parziale soccombenza che giustificasse la compensazione delle spese a carico del Ministero che non aveva proposto opposizione incidentale. Perciò ha cassato il decreto limitatamente al capo sulle spese; assorbito il secondo motivo. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha liquidato le spese del giudizio di opposizione in favore e in solido dei ricorrenti e a carico del Ministero per complessivi Euro 1.423,50 oltre rimborso forfetario, IVA e contributi, con distrazione in favore del procuratore; ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese di legittimità per complessivi Euro 700,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Norme richiamate

  • art. 92 cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 92 c.p.c. per giustificare una compensazione parziale delle spese quando l'opposizione ex art. 5-ter è stata proposta dalla parte privata e integralmente accolta: non può esserci una soccombenza parziale imputabile all'istante che giustifichi la compensazione contro l'amministrazione che non ha proposto opposizione incidentale.

  • art. 5-ter legge n. 89/2001 (procedimento Pinto)

    L'opposizione ex art. 5-ter ha carattere devolutivo e pretensivo: delimita il petitum nel giudizio collegiale e, se la parte privata propone opposizione e la ottiene integralmente rispetto a quanto chiesto in opposizione, il decreto monocratico non può essere modificato in senso più sfavorevole per l'opponente salvo che la parte pubblica abbia proposto opposizione incidentale.

  • art. 3 comma 6 legge n. 89/2001

    "se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter"

    Il comma 6 mostra la peculiarità dell'azione di equa riparazione: l'opposizione è l'unico mezzo per ottenere il riconoscimento integrale di quanto richiesto nella fase monitoria, con effetti sulla regolazione delle spese.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Il richiamo stabilisce i limiti del petitum in sede di opposizione; la Cassazione ricorda che l'opposizione individua la materia devoluta al giudice collegiale.

  • D.M. 10/03/2014 n. 55 (parametri di liquidazione)

    La Corte ha applicato i parametri per la liquidazione degli onorari per lo scaglione di valore pertinente, concedendo riduzioni percentuali per la semplicità della controversia (fino al 50% per le fasi eccetto istruttoria ridotta al 70%) e ha escluso l'aumento ex art. 4 comma 2 (assistenza di più soggetti) perché la difesa era identicamente articolata per i tre istanti.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto e ha deciso direttamente nel merito con pronuncia di cassazione e sostituzione sulla materia contestata.

Massime di principio

  • L'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 ha carattere devolutivo e pretensivo: delimita il petitum del giudizio collegiale e non può determinare, se proposta dalla parte privata e integralmente accolta, un aggravio di responsabilità e di spese a carico dell'amministrazione che in precedenza aveva acconsentito al decreto monocratico, salvo che quest'ultima abbia proposto opposizione incidentale.
  • Non è automaticamente configurabile una soccombenza parziale dell'opponente (con conseguente compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.) quando il giudice liquida l'indennizzo in misura diversa da quella richiesta in monitorio: il procedimento Pinto attribuisce al giudice la libertà di determinare autonomamente l'indennizzo senza che ciò si traduca in parziale soccombenza dell'attore.
  • Se l'amministrazione intende ottenere una diversa regolazione delle spese o della misura dell'indennizzo deve proporre un'opposizione incidentale specifica; in sua assenza prevale il principio di acquiescenza e le spese restano a carico dell'amministrazione se l'opposizione privata ha esito favorevole.
  • Nella liquidazione degli onorari si applicano i parametri del D.M. 55/2014 con possibilità di riduzioni per semplicità della controversia e con aumento per assistenza congiunta solo quando esistono differenze effettive nell'articolazione difensiva tra i più assistiti.
  • La Corte di Cassazione può, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e liquidare direttamente le spese.

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