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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7594/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti deducevano due censure principali: (1) violazione dell'autonomia patrimoniale delle societa' (art. 2462 c.c.) e omissione di un fatto storico principale relativo all'esistenza di un contratto di locazione del 30/11/1986 intestato a terzo (Dieffe Pane s.r.l.), con la conseguente dedotta erronea imputazione di responsabilita' patrimoniale ai coeredi; (2) mancato aggiornamento della c.t.u. e della valutazione dei beni al momento della decisione di divisione: le ricorrenti sostenevano che i valori fossero stati fissati al momento dell'apertura della successione e non a quello della divisione, richiedendo il rinnovo della c.t.u.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione di merito secondo cui l'uso esclusivo del locale era imputabile a Giuseppe (o al suo nucleo familiare) fino al contratto di locazione del 2008 e che non risultava prodotta idonea prova processuale del contratto del 1986 alla data di introduzione della domanda. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto insufficiente e apodittica la motivazione della Corte d'appello sul punto dell'aggiornamento della c.t.u., ha cassato la sentenza limitatamente alla determinazione dei conguagli e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché riesamini la determinazione dei conguagli, applicando il principio secondo cui i conguagli devono rispecchiare il valore di mercato dei beni al momento della decisione e, se necessario, rinnovando la c.t.u.; le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2462 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto che non sia stata violata la regola dell'autonomia patrimoniale delle societa' poiche' il fatto accertato in fatto dimostrava un uso esclusivo del bene da parte del coerede Giuseppe (o del suo nucleo familiare) nel periodo rilevante, prima del contratto di locazione del 2008, e pertanto l'indennizzo e' stato imposto per tale periodo.

  • art. 724 cod. civ.

    Richiamata in ordine alla imputazione delle ipoteche tra coeredi; la Corte di primo grado e la Corte d'appello hanno escluso l'operativita' dell'art. 724 nella fattispecie, ritenendo che la materia dei crediti dei terzi datori di ipoteca tra coeredi vada trattata come diritto di regresso.

  • art. 2871 cod. civ.

    La decisione ha qualificato i crediti dei terzi datori di ipoteca come crediti di regresso tra coeredi, da quantificare in base alla parte del prezzo di aggiudicazione destinata ai creditori, con obblighi di regresso tra i coeredi.

  • art. 2908 cod. civ.

    Il motivo di ricorso evocava tale norma; la Corte ha affermato il principio che, nel giudizio di divisione ereditaria, i valori devono corrispondere al mercato al momento della decisione e che, se e' necessario, la c.t.u. va rinnovata per tenere conto delle fluttuazioni; la mancata attualizzazione richiede motivazione specifica.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione (n. 3 e n. 5 del comma 1): la Corte ha esaminato i vizi dedotti secondo le rimostranze autorizzate da tali lettere e ha ritenuto fondato il motivo relativo all'aggiornamento della c.t.u., infondato quello relativo all'autonomia patrimoniale della societa'.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria i valori attribuiti ai beni devono rappresentare il valore di mercato al momento della decisione: se la c.t.u. e' datata e esistono ragionevoli variazioni di mercato, il giudice deve motivare l'eventuale mancato rinnovo o disporre la rinnovazione della consulenza.
  • La mera indicazione nella relazione integrativa del consulente circa l'esistenza di un contratto non sostituisce la prova documentale: spetta alla parte allegare e produrre i documenti decisivi (preclusioni probatorie), il c.t.u. non puo' acquisire di ufficio prove non dedotte dalle parti.
  • Se un coerede ha utilizzato in modo esclusivo un bene comune prima di un contratto formale con terzi, puo' essere tenuto a corrispondere indennizzo per il periodo di uso esclusivo accertato, salvo prova contraria della cessione dell'uso a terzi a far data precedente alla domanda.
  • Le ipoteche iscritte da terzi su beni comuni e le relative esecuzioni comportano posizioni debitorie che possono tradursi in azioni di regresso tra coeredi (art. 2871 c.c.), non automaticamente nella disciplina dell'art. 724 c.c.
  • In sede di impugnazione giudiziale e di ricorso per cassazione e' essenziale indicare con precisione i fatti e le prove che si ritengono determinanti, nonche' chiedere espressamente il rinnovo della consulenza quando si ritiene che i valori siano mutati.

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