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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7635/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il risarcimento danni per violazione dei doveri di correttezza e buona fede connessi a un incarico di mediazione per la vendita di un appartamento: sostenevano che Barzi avesse sottoscritto, in nome e per conto della moglie Catalani, una proposta irrevocabile di acquisto e che la vendita non si fosse poi perfezionata per il mancato scorporo catastale della cantina (obbligo che i venditori avrebbero dovuto assumere). In appello e poi in cassazione hanno censurato l'accertamento di fatto e il rigetto delle prove testimoniali, nonché l'omessa considerazione del fascicolo di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i ricorrenti non hanno prodotto in appello il fascicolo di primo grado (o comunque non hanno validamente dimostrato il suo deposito) e che non è provato l'obbligo contrattuale di scorporare la cantina. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso: i profili relativi alla mancata ricerca/ricostruzione del fascicolo erano incompatibili con la prospettazione di un suo regolare deposito; le doglianze sull'omesso uso di ragionamenti presuntivi non superano i limiti di sindacabilità della motivazione di merito; la richiesta di prova testimoniale era inammissibile ex art. 2722 c.c. trattandosi di far valere un patto aggiunto a un atto scritto coevo; il ricorso è pertanto respinto e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e degli oneri processuali previsti (incluse le somme dovute a titolo di contributo unificato, se dovute). Non è stata dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di Catalani perché la transazione da lei invocata non è stata depositata.

Norme richiamate

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla corretta applicazione delle norme sulle impugnazioni; la Cassazione valuta la contestazione circa la mancata produzione del fascicolo di primo grado alla luce della disciplina processuale sull'istruttoria e sul deposito degli atti

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art.165 nelle censure procedurali relative alla fase di impugnazione e al deposito degli atti

  • art. 1175 c.c.

    Norma sui doveri di comportamento nella fase precontrattuale richiamata dai ricorrenti per sostenere la violazione della correttezza e buona fede; la Corte tuttavia conferma che non è provata la violazione attribuita ai resistenti

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato in tema di responsabilità precontrattuale; la Corte ritiene che non sussista prova della condotta idonea a integrare responsabilità precontrattuale nei termini indicati dai ricorrenti

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato con riferimento agli obblighi di correttezza nell'esecuzione dei contratti; la sentenza conferma che non è stato dimostrato il vizio di responsabilità invocato

  • art. 2697 c.c.

    Principio della prova a carico di chi invoca i fatti: la Corte sottolinea l'onere probatorio dei ricorrenti circa l'esistenza dell'obbligo di scorporo

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte precisa i limiti del sindacato in Cassazione sull'apprezzamento delle prove (art.116): la censura è ammissibile solo se il giudice ha attribuito alla risultanza probatoria un diverso valore legale o ha violato regole specifiche di valutazione; diversamente la valutazione rimane prudente apprezzamento del merito

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Fondamenti di cassazione invocati: n.3 per presunta violazione di norme processuali e sostanziali; n.5 per omesso esame di fatti decisivi. La Corte rigetta i motivi perché o inammissibili o perché non dimostrano l'omesso esame di fatti decisivi nel senso richiesto dalla giurisprudenza

  • art. 2722 c.c.

    La Corte afferma che, essendo l'incarico di mediazione redatto per atto scritto, è inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di un patto aggiunto coevo al contenuto del documento scritto (divieto di provare per testimoni patti coevi ad un atto scritto)

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione dei mezzi istruttori e alla necessità di motivare l'ammissibilità delle prove; la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano adeguatamente dettagliato le prove richieste

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione e sull'istruttoria; la Corte ne valuta l'applicazione rispetto alle richieste istruttorie

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma che prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale maggiorazione

  • legge n. 228/2012

    Richiamata per la modifica normativa che ha introdotto l'art.13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002; la Corte fa applicazione della disciplina aggiornata

Massime di principio

  • Se esiste un atto scritto che disciplina un incarico (es. incarico di mediazione per atto scritto), non è ammessa la prova testimoniale per dimostrare patti aggiunti coevi a tale scritto (art.2722 c.c.).
  • In Cassazione le doglianze sull'apprezzamento delle prove sono ammesse solo entro limiti ristretti: occorre dimostrare illogicità o contraddittorietà manifesta della motivazione o una violazione di regole specifiche di valutazione (art.116 c.p.c.).
  • Chi invoca l'esistenza di un obbligo contrattuale (es. obbligo di scorporo catastale) ha l'onere di provarlo; l'assenza di prova documentale grave conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
  • La mancata produzione del fascicolo di primo grado in appello può determinare effetti processuali negativi per l'appellante; contestazioni sulla presunta perdita o errato riferimento al fascicolo vanno affrontate con le specifiche rimedi procedurali e con documentazione chiara (eventuale rimedio in revocazione per errore materiale, non mediante art.360 n.3).
  • Per ottenere l'ammissione della prova testimoniale in appello occorre indicare con precisione il contenuto delle dichiarazioni, la rilevanza, la specificità e la decisività delle circostanze che si vogliono provare; la generica richiesta è inammissibile.
  • L'uso delle presunzioni e del ragionamento indiziario è prerogativa del giudice di merito; l'appello o la cassazione possono sindacare tale valutazione solo se emergono vizi logici o contraddittori tali da rendere la motivazione manifestamente illogica.
  • Una transazione invocata come causa di cessazione della materia del contendere deve essere materialmente depositata in atti per produrre effetti processuali.

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