Cassazione Civile, Sentenza n. 7635/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il risarcimento danni per violazione dei doveri di correttezza e buona fede connessi a un incarico di mediazione per la vendita di un appartamento: sostenevano che Barzi avesse sottoscritto, in nome e per conto della moglie Catalani, una proposta irrevocabile di acquisto e che la vendita non si fosse poi perfezionata per il mancato scorporo catastale della cantina (obbligo che i venditori avrebbero dovuto assumere). In appello e poi in cassazione hanno censurato l'accertamento di fatto e il rigetto delle prove testimoniali, nonché l'omessa considerazione del fascicolo di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i ricorrenti non hanno prodotto in appello il fascicolo di primo grado (o comunque non hanno validamente dimostrato il suo deposito) e che non è provato l'obbligo contrattuale di scorporare la cantina. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso: i profili relativi alla mancata ricerca/ricostruzione del fascicolo erano incompatibili con la prospettazione di un suo regolare deposito; le doglianze sull'omesso uso di ragionamenti presuntivi non superano i limiti di sindacabilità della motivazione di merito; la richiesta di prova testimoniale era inammissibile ex art. 2722 c.c. trattandosi di far valere un patto aggiunto a un atto scritto coevo; il ricorso è pertanto respinto e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e degli oneri processuali previsti (incluse le somme dovute a titolo di contributo unificato, se dovute). Non è stata dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di Catalani perché la transazione da lei invocata non è stata depositata.
Norme richiamate
art. 165 c.p.c.
Richiamato in relazione alla corretta applicazione delle norme sulle impugnazioni; la Cassazione valuta la contestazione circa la mancata produzione del fascicolo di primo grado alla luce della disciplina processuale sull'istruttoria e sul deposito degli atti
art. 347 c.p.c.
Richiamato unitamente all'art.165 nelle censure procedurali relative alla fase di impugnazione e al deposito degli atti
art. 1175 c.c.
Norma sui doveri di comportamento nella fase precontrattuale richiamata dai ricorrenti per sostenere la violazione della correttezza e buona fede; la Corte tuttavia conferma che non è provata la violazione attribuita ai resistenti
art. 1337 c.c.
Richiamato in tema di responsabilità precontrattuale; la Corte ritiene che non sussista prova della condotta idonea a integrare responsabilità precontrattuale nei termini indicati dai ricorrenti
art. 1375 c.c.
Richiamato con riferimento agli obblighi di correttezza nell'esecuzione dei contratti; la sentenza conferma che non è stato dimostrato il vizio di responsabilità invocato
art. 2697 c.c.
Principio della prova a carico di chi invoca i fatti: la Corte sottolinea l'onere probatorio dei ricorrenti circa l'esistenza dell'obbligo di scorporo
art. 116 c.p.c.
La Corte precisa i limiti del sindacato in Cassazione sull'apprezzamento delle prove (art.116): la censura è ammissibile solo se il giudice ha attribuito alla risultanza probatoria un diverso valore legale o ha violato regole specifiche di valutazione; diversamente la valutazione rimane prudente apprezzamento del merito
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)
Fondamenti di cassazione invocati: n.3 per presunta violazione di norme processuali e sostanziali; n.5 per omesso esame di fatti decisivi. La Corte rigetta i motivi perché o inammissibili o perché non dimostrano l'omesso esame di fatti decisivi nel senso richiesto dalla giurisprudenza
art. 2722 c.c.
La Corte afferma che, essendo l'incarico di mediazione redatto per atto scritto, è inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di un patto aggiunto coevo al contenuto del documento scritto (divieto di provare per testimoni patti coevi ad un atto scritto)
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione dei mezzi istruttori e alla necessità di motivare l'ammissibilità delle prove; la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano adeguatamente dettagliato le prove richieste
art. 245 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione e sull'istruttoria; la Corte ne valuta l'applicazione rispetto alle richieste istruttorie
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma che prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale maggiorazione
legge n. 228/2012
Richiamata per la modifica normativa che ha introdotto l'art.13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002; la Corte fa applicazione della disciplina aggiornata
Massime di principio
- Se esiste un atto scritto che disciplina un incarico (es. incarico di mediazione per atto scritto), non è ammessa la prova testimoniale per dimostrare patti aggiunti coevi a tale scritto (art.2722 c.c.).
- In Cassazione le doglianze sull'apprezzamento delle prove sono ammesse solo entro limiti ristretti: occorre dimostrare illogicità o contraddittorietà manifesta della motivazione o una violazione di regole specifiche di valutazione (art.116 c.p.c.).
- Chi invoca l'esistenza di un obbligo contrattuale (es. obbligo di scorporo catastale) ha l'onere di provarlo; l'assenza di prova documentale grave conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
- La mancata produzione del fascicolo di primo grado in appello può determinare effetti processuali negativi per l'appellante; contestazioni sulla presunta perdita o errato riferimento al fascicolo vanno affrontate con le specifiche rimedi procedurali e con documentazione chiara (eventuale rimedio in revocazione per errore materiale, non mediante art.360 n.3).
- Per ottenere l'ammissione della prova testimoniale in appello occorre indicare con precisione il contenuto delle dichiarazioni, la rilevanza, la specificità e la decisività delle circostanze che si vogliono provare; la generica richiesta è inammissibile.
- L'uso delle presunzioni e del ragionamento indiziario è prerogativa del giudice di merito; l'appello o la cassazione possono sindacare tale valutazione solo se emergono vizi logici o contraddittori tali da rendere la motivazione manifestamente illogica.
- Una transazione invocata come causa di cessazione della materia del contendere deve essere materialmente depositata in atti per produrre effetti processuali.
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