Cassazione Civile, Sentenza n. 7590/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Malorgio aveva chiesto la condanna in solido dei Quartulli per il pagamento di Euro 1.359,58 a titolo di provvigione per la vendita di un terreno di loro proprietà, sostenendo che, ai sensi della clausola n.6 del contratto di mediazione, gli spettava una provvigione del 2% anche in caso di vendita diretta. I convenuti contestarono la validità e la sottoscrizione del contratto, la qualità di mediatore (iscrizione all'albo degli agenti d'affari), e la rappresentanza di Florenzo da parte del figlio Francesco; in istruttoria emergsero contestazioni sulla tempestività della produzione documentale dell'iscrizione all'albo. In primo grado e in appello la domanda era stata rigettata per difetto di prova dell'iscrizione; la Corte di cassazione aveva però annullato una precedente pronuncia per consentire la produzione in appello del documento indispensabile a dimostrare l'iscrizione. In sede di rinvio il Tribunale di Taranto rigettò la domanda per l'assorbente nullità della clausola n.6, ritenendola, ai sensi dell'art.1469-bis c.c., una clausola vessatoria/penale di importo eccessivo a danno del consumatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Malorgio. Ha ritenuto che il giudice del rinvio potesse legittimamente esaminare e dichiarare la nullità della clausola n.6 (nullità di protezione), anche se tale questione non era stata decisa nei precedenti gradi, perché si tratta di nullità rilevabile d'ufficio per tutelare interessi generali e diritti autodeterminati; inoltre la Corte ha escluso che vi fosse stato travalicamento del thema decidendum o preclusione per res iudicata sulla validità della clausola. Il terzo motivo del ricorrente (contestazione della qualificazione della clausola come penale) è stato ritenuto inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto e interpretative riservate al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso incidentale dei convenuti è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Leonardo e Francesco Quartulli (liquidate in Euro 1.500,00 più Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi) e al versamento, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1469-bis cod.civ.
La clausola contrattuale n.6 è stata esaminata alla luce delle norme sulle clausole vessatorie; il giudice del rinvio l'ha ritenuta una clausola penale/vessatoria e, se di importo eccessivo a danno del consumatore, ne ha dichiarato la nullità come misura di tutela del contraente debole.
art. 345 cod.proc.civ.
La Corte ha ricordato che, nella formulazione applicabile ratione temporis, consente la produzione in appello di documenti "indispensabili"; la cassazione precedente aveva vincolato il giudice del rinvio all'utilizzabilità del documento prodotto in appello relativo all'iscrizione all'albo.
art. 2909 cod.civ.
Il principio di autorità del giudicato non precludeva l'esame di una diversa nullità (nullità di protezione) che non era stata decisa nei precedenti gradi: la validità del contratto era ancora sub iudice e la nuova questione non risultava coperta da res iudicata.
art. 187, comma 2, cod.proc.civ.
Il giudice può decidere la causa senza esaminare tutte le questioni sollevate, selezionando quella che permette di definire il giudizio più rapidamente; ciò giustifica che il giudice di merito abbia privilegiato l'esame della nullità di protezione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla normativa sul contributo unificato.
legge 03/02/1989 n.39 (art.6 richiamato)
La clausola n.6 del contratto di mediazione è stata valutata anche rispetto alla disciplina sulla mediazione e alle conseguenze della mancanza di iscrizione all'albo degli agenti immobiliari (nullità del contratto come presupposto del diritto alla provvigione).
Massime di principio
- In una lite per provvigione, la mancanza di iscrizione del mediatore all'albo può rendere nullo il contratto di mediazione e preclude il diritto alla provvigione: la prova dell'iscrizione grava sul mediatore/attore che ne invoca gli effetti.
- Il giudice di rinvio può esaminare nullità di protezione (clausole vessatorie o norme a tutela del consumatore) anche se la questione non è stata decisa nei precedenti gradi; tali nullità sono rilevabili d'ufficio per tutelare interessi generali.
- La produzione tardiva di documenti in appello può essere ammessa se il documento è "indispensabile" ai sensi dell'art.345 c.p.c.; la Corte di cassazione può disporre il riesame quando tale produzione è stata impedita per ragioni processuali.
- Il principio di res iudicata non estende la sua efficacia alle questioni di merito non effettivamente decise: questioni ulteriori e autonome non convertite in giudicato possono essere ancora valutate sul merito.
- Le censure sull'interpretazione del contratto sono, in larga misura, questioni di fatto riservate al giudice di merito e la Cassazione sindaca tali valutazioni con prudenza, richiedendo che l'errore sia manifesto o violi principi di diritto.
- Le clausole che hanno natura penalistica o che impongono un onere eccessivo al consumatore possono essere dichiarate nulle ai sensi della disciplina sulle clausole vessatorie; gli operatori devono formulare clausole proporzionate e trasparenti.
- Se si contesta la rappresentanza (falsus procurator) o la sottoscrizione di un atto, queste sono questioni che richiedono prova e possono far pendere l'esito della domanda: l'eccezione di inesistenza di procura deve essere valutata con attenzione al contesto probatorio.
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