Cassazione Civile, Sentenza n. 7632/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Incannella aveva chiesto in primo grado il trasferimento di un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. in esecuzione di un contratto preliminare. La Corte d'appello ha invece dichiarato la nullità della scrittura privata inter partes ritenendo che il preliminare fosse in realtà strumentale a rapporti di mutuo (garanzia) e quindi vietato per le ragioni richiamate in sentenza; ha rigettato la domanda di trasferimento. Incannella ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi (contestando, tra l'altro, la qualificazione processuale dell'atto di appello, la motivazione della Corte d'appello, la valutazione e l'ammissibilità delle prove, violazioni di norme di rito e di onere della prova).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza del principio di autosufficienza del ricorso stesso (vizi di genericità e mancata specificazione delle censure), ritenendo le doglianze, in larga parte, mirate a sindacare valutazioni di merito e la valutazione probatoria riservata al giudice di merito. Ha confermato la possibilità per il giudice di merito di rilevare la nullità del contratto anche d'ufficio e di esaminare la questione nel merito senza violare il 'petitum'. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Fondamento della domanda originaria di trasferimento in base al preliminare; la Corte d'appello ha rigettato la domanda per nullità del preliminare.
art. 2744 c.c.
Richiamato dalla Corte territoriale come divieto applicabile alla strumentalità del preliminare (contratto utilizzato come garanzia usuraria): ha contribuito alla qualificazione del preliminare come nullo
art. 342 c.p.c.
Norma richiamata nelle censure procedurali relative alla forma e alla specificità dell'appello; la Cassazione ha ricordato che chi denuncia violazioni proceduralmente rilevanti deve evidenziare i motivi contestati in modo autosufficiente nel ricorso per cassazione
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)
Limiti di sindacabilità in Cassazione (violazione di norme e motivazione): la Corte ha puntualizzato che le censure di contraddittorietà/insufficienza della motivazione sono ammissibili solo entro il minimo costituzionale e che molte delle doglianze svolte erano inammissibili perché attengono a valutazioni di merito
art. 132 c.p.c.
Prescrive i requisiti della motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito, pur se non analitica su ogni singola eccezione, fosse conforme all'art. 132, n.4, e sufficiente
art. 111, comma 6 Cost.
Parametro costituzionale per il minimo della motivazione: la Cassazione ricorda che il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto di tale minimo (assenza totale, mera apparenza, incoerenza insanabile)
art. 115 c.p.c.
Regole sulla valutazione delle prove e sulle prove disponibili: la Corte ha precisato che le doglianze relative all'apprezzamento delle prove sono normalmente inammissibili in cassazione perché attengono al merito
art. 112 c.p.c.
Richiamato incidentalmente in tema di limiti della decisione del giudice rispetto alle domande e alle eccezioni; la Cassazione ha ricordato i limiti dell'ultrapetizione
art. 116 c.p.c.
Principio di libera valutazione della prova da parte del giudice di merito: la Corte ha ribadito l'impossibilità di rimettere tali valutazioni in sede di cassazione
art. 2697 c.c.
Onere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi fossero violazioni tali da giustificare il sindacato in Cassazione e che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la mancata prova del pagamento del prezzo
art. 2721 c.c.
Valenza probatoria delle scritture private: richiamata nella discussione sull'istruttoria; la Corte territoriale ha valutato le scritture nel contesto complessivo e ritenuto prevalente l'interpretazione dei rapporti come prestiti
D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che il ricorrente debba versare un ulteriore importo pari a quello già dovuto per l'impugnazione
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: le censure devono essere specifiche e contenere gli elementi fattuali e giuridici necessari per permettere il sindacato di legittimità; la genericità comporta l'inammissibilità.
- La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono prerogativa del giudice di merito e, salvo profili di violazione di legge chiaramente desumibili dal testo della sentenza, non sono sindacabili in Cassazione.
- Le censure sulla motivazione sono ammissibili in Cassazione solo se riguardano la violazione del 'minimo costituzionale' di motivazione (assenza totale, mera apparenza o inconciliabilità insanabile).
- Il giudice di merito può rilevare d'ufficio, e anche in grado d'appello, la nullità del contratto quando sussistano i presupposti giuridici per farlo, senza che ciò configuri necessariamente ultrapetizione se la questione è conseguenza logica delle doglianze poste dalle parti.
- Le doglianze che, nella forma, lamentano violazioni procedurali ma in realtà mirano a una rivalutazione del merito sono inammissibili; è necessario distinguere fra vizio di diritto e diversa interpretazione dei fatti.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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