Cassazione Civile, Ordinanza n. 13224/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, rilevando l'intervenuta accettazione della rinuncia da parte della società controricorrente. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 444/2021. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, con accettazione della rinuncia da parte del legale rappresentante della società controricorrente e del suo difensore. Non emergono dal testo i fatti sostanziali originari della controversia definita dalla sentenza impugnata, poiché l'ordinanza si limita a prendere atto della rinuncia.
Norme richiamate
art. 391, quarto comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; la Corte ha altresì compensato le spese relative.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, se accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia al ricorso preclude la decisione nel merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese.
Come è indicizzato
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