Cassazione Civile, Ordinanza n. 19563/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura sanitaria accreditata aveva ottenuto in appello la condanna dell'azienda sanitaria locale e della regione al pagamento dei compensi per prestazioni specialistiche erogate per conto di assistiti del Servizio sanitario nazionale negli anni 2008 e 2009, oltre il budget fissato. Le amministrazioni ricorrevano per cassazione deducendo violazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo che, in presenza di vincoli di spesa e di tetti annuali determinati dalla Regione, l'eventuale arricchimento della struttura non fosse 'voluto' né consapevole, ma imposto, e quindi non rientrasse nella fattispecie dell'azione di arricchimento senza causa secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite n. 10798/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la fissazione da parte della Regione dei tetti di spesa per le prestazioni accreditate integra, nei confronti della struttura, una manifestazione inequivoca di volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto al limite stabilito; di conseguenza l'eventuale arricchimento ha natura di arricchimento imposto ed esula dall'art. 2041 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"arricchimento imposto"; "l'arricchimento legittimato dal decidente ha natura di arricchimento imposto, onde esso esula dalla fattispecie prevista dall'art. 2041 cod. civ."
L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando l'arricchimento del soggetto beneficiario sia stato imposto da una manifestazione di volontà contraria dell'ente tenuto alla spesa, desumibile dalla fissazione del tetto di spesa.
Sentenza SS.UU. n. 10798/2015
La Corte la richiama come criterio interpretativo per affermare che, se l'arricchimento non fu voluto o consapevole, ma imposto, l'art. 2041 c.c. non è applicabile.
Cass., Sez. III, n. 11209/2019
La fissazione del tetto di spesa comunica implicitamente e inequivocabilmente il diniego a una spesa superiore, ossia la volontà contraria a prestazioni ulteriori.
Cons. Stato, n. 3/2012
La determinazione in corso d'anno dei tetti di spesa con efficacia retroattiva non è di per sé illegittima, essendo fisiologica la sopravvenienza dell'atto rispetto all'inizio dell'erogazione del servizio.
Cass., Sez. VI-I, n. 22314/2020
La Corte la richiama come precedente conforme in una controversia relativa alla stessa ricorrente.
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. presuppone un arricchimento non soltanto ingiustificato, ma anche riconducibile a una utilitas non rifiutata dal soggetto impoverito; se l'utilitas è imposta contro la sua volontà, la fattispecie resta esclusa.
- Nel settore sanitario accreditato, la fissazione di tetti di spesa da parte dell'amministrazione esprime normalmente il limite massimo di prestazioni remunerabili e vale come manifestazione di volontà contraria a ulteriori prestazioni oltre budget.
- La determinazione dei tetti di spesa in corso d'anno non impedisce, di per sé, di escludere il carattere volontario dell'arricchimento e non rende automaticamente dovuto il compenso per le prestazioni eccedenti.
- Quando il giudice di merito riconosca il pagamento di prestazioni extra-budget sulla base dell'arricchimento senza causa, deve verificare se l'ente pubblico abbia o meno manifestato un diniego, anche implicito, alla maggiore spesa.
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