Cassazione Penale, Sentenza n. 7850/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rondinelli è stato condannato per violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver coltivato e detenuto stupefacenti: tre recipienti contenenti marijuana (258 g, 200 g, 66 g) e 60 rami di canapa indiana in essiccazione provenienti da 4 piante, per un totale di 932 grammi. L'imputato ha impugnato la sentenza sostenendo che la detenzione contestata fosse il prodotto della coltivazione (quindi assorbita come post factum non punibile) e denunciando violazioni di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concorso materiale tra coltivazione e detenzione; ha inoltre lamentato l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena per effetto della continuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Richiamando le Sezioni Unite (e la giurisprudenza costituzionale), ha affermato che, se lo stupefacente detenuto è il prodotto della coltivazione operata dal medesimo coltivatore, la detenzione è assorbita nella coltivazione (fase finale non punibile). La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse adeguatamente provato che la sostanza rinvenuta nei recipienti fosse diversa da quella delle piante e ha quindi annullato senza rinvio la statuizione di colpevolezza limitatamente al reato di detenzione illegale, rideterminando la pena complessiva in 2 anni di reclusione e 9.333,00 euro di multa (sottraendo la pena inflitta per continuazione e tenuto conto dello sconto per il rito). Ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per valutare la richiesta di sospensione condizionale della pena
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale rilevante che sanziona coltivazione e detenzione di stupefacenti; la Corte ha applicato il principio secondo cui la detenzione del prodotto da parte del coltivatore può essere assorbita nella coltivazione quando si dimostra che si tratta della stessa sostanza derivante dalla coltivazione
Corte Cost. n. 109 del 2016
Richiamata per il principio secondo cui la disponibilità del prodotto della coltivazione può essere considerata fase ordinaria e coerente della coltivazione stessa e quindi non punibile come atto autonomo
Sez. U. n. 12348 del 2019 (Caruso)
Sezioni Unite che hanno chiarito il principio di assorbimento della detenzione del prodotto nella fattispecie della coltivazione quando la detenzione costituisce l'ultima fase della coltivazione praticata dal soggetto
Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017 (Ghitti)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello nella quale, a fronte di decontestualizzazione della detenzione rispetto alla coltivazione (diverso tempo/luogo/ontologia), era stato ritenuto il concorso materiale; la Cassazione ha però precisato che quella pronuncia non autorizza a spostare sull'imputato l'onere di provare l'identità delle sostanze
Massime di principio
- Onere della prova: la Pubblica Accusa deve dimostrare che la sostanza detenuta non è il prodotto della coltivazione del medesimo; non è ammissibile presumere la diversità e imporre sull'imputato l'onere di prova liberatorio
- Assorbimento: se la detenzione è effettivamente la fase finale della coltivazione operata dallo stesso soggetto, la detenzione va considerata 'post factum' assorbita nella coltivazione e non punibile come reato autonomo
- Distinzione fattispecie: solo quando le azioni sono distintamente decontestualizzate (diverso luogo, tempo, origine della sostanza o diversa modalità ontologica) può configurarsi un concorso materiale tra coltivazione e detenzione
- Valutazione probatoria: in dubio si deve favorire l'assorbimento; i giudici di merito devono motivare con precisione sulla diversa provenienza della sostanza se intendono ritenere reato autonomo di detenzione
- Conseguenze processuali: l'annullamento della contestazione di detenzione incide sul calcolo della pena complessiva e può riaprire la valutazione di benefici soggettivi (es. sospensione condizionale)
- Pratica difensiva: in casi simili il difensore deve chiedere che la Procura provi la non identità delle sostanze e argomentare l'unicità del contesto (spazio/tempo) per ottenere l'assorbimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7584/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7585/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7586/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7587/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7588/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7590/2023 del 22/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →