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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18022/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, confermata in appello una condanna resa all'esito di giudizio abbreviato per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. Ha sostenuto, in termini generici, che la decisione fosse illegittima per insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio e per la mancata considerazione delle sue condizioni morali e sociali. La Corte rileva inoltre che in appello erano già state affrontate le doglianze sulla pena, valorizzando il modus operandi, i precedenti per reati di stupefacenti e la pericolosità sociale, anche ai fini dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via principale ha osservato che, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione. In via ulteriore e autonoma ha ritenuto il ricorso comunque inammissibile per genericità, perché non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata ma riproduceva critiche già svolte in appello, senza una critica argomentata del provvedimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    disposizione sostanziale applicata per la riqualificazione del fatto in un'ipotesi di minore gravità rispetto alla contestazione originaria del comma 1.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    norma originariamente contestata, poi riqualificata nel giudizio di merito nel fatto previsto dal comma 5.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    dedotto come vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 613 c.p.p.

    come modificato dalla l. n. 103/2017, non consente più all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    norma di modifica che ha inciso sulla legittimazione dell'imputato a proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    richiamati per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, pena l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso, quando la disciplina processuale vigente richieda l'assistenza tecnica del difensore; il ricorso proposto in violazione di tale regola è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso deve essere una critica argomentata del provvedimento impugnato e deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza: la mera riproposizione di censure già svolte in appello o di formule generiche non soddisfa l'onere di specificità ed è causa di inammissibilità.
  • L'ammissibilità del ricorso per cassazione presuppone l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza; il difetto di tale contenuto essenziale comporta l'inammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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