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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4762/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale del 12/1/2023. L'argomentazione centrale era la discrepanza tra il dispositivo letto in udienza, che riportava la riserva del deposito della motivazione in 30 giorni, e il testo della sentenza depositata, nel quale tale termine era omesso. Per questo la difesa sosteneva che l'atto di appello, depositato il 23/3/2023, fosse tempestivo (secondo il termine di 30 giorni indicato nel dispositivo) mentre la Corte d'appello lo aveva ritenuto tardivo ritenendo applicabile un termine di 15 giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha accertato la difformità tra dispositivo letto in udienza (riserva di motivazione in 30 giorni) e la sentenza depositata, e ha affermato il principio di prevalenza del dispositivo letto in udienza sul testo della motivazione. Ne è conseguito che il termine per impugnare è stato correttamente calcolato dal ricorrente (scadenza 12/4/2023), pertanto l'atto depositato il 23/3/2023 era tempestivo. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato i commi rilevanti per il calcolo del termine di impugnazione: il termine indicato nel dispositivo letto in udienza (riserva di motivazione in 30 giorni) è quello determinante per il conteggio; inoltre il comma 1-bis (15 giorni aggiuntivi in caso di assenza dell'imputato) va considerato se applicabile. In sostanza il termine di impugnazione si calcola secondo quanto disposto nel dispositivo letto in udienza

  • art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.

    La modifica del termine indicato nel dispositivo dopo la lettura in udienza non è ammessa se non mediante la procedura prevista da questo comma; quindi non è consentito che il testo della motivazione operi una rettifica unilaterale del termine letto in udienza

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46856 del 3/11/2021 (Ogundien)

    Precedente richiamato che conferma il principio di prevalenza del dispositivo letto in udienza sulla motivazione quando vi sia divergenza tra i due

Massime di principio

  • In caso di conflitto tra il dispositivo letto in udienza e il testo della motivazione circa il termine per impugnare, prevale quanto dichiarato nel dispositivo letto in udienza.
  • Il termine per proporre l'appello deve essere calcolato secondo il periodo indicato nel dispositivo; eventuali aggiunte temporali (es. i 15 giorni dell'art. 585, comma 1-bis per l'assenza dell'imputato) vanno applicate conformemente alla norma.
  • Una omissione o difformità nella sentenza depositata non può validamente modificare il termine già fissato nel dispositivo, a meno che non si proceda alla rettifica formale prevista dall'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.
  • Se la corte territoriale dichiara un gravame inammissibile per tardività sulla base della versione scritta della sentenza che confligge con il dispositivo letto in udienza, è possibile proporre ricorso per cassazione per illogica o carente motivazione e ottenere l'annullamento dell'ordinanza.
  • Prassi difensiva consigliata: conservare atto del dispositivo letto in udienza (verbale/registro), calcolare i termini in base al dispositivo e, in caso di discrepanza con la sentenza depositata, impugnare tempestivamente la decisione che dichiari l'impugnazione tardiva.

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