Cassazione Civile, Ordinanza n. 05313/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice per il recupero di somme dovute a titolo di contribuzione previdenziale complementare riferita alla posizione di un ex dipendente della controparte. La società ingiunta propose opposizione deducendo l’incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto, assumendo che, ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.c., la competenza spettasse al tribunale del luogo in cui aveva sede la società opposta. Il tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale e compensò le spese. La corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello proposto dalla società opponente limitatamente al capo sulle spese, ritenendo che tale statuizione, essendo conseguenza necessitata della decisione sulla competenza, dovesse essere impugnata con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente censurò la violazione dell’art. 42 c.p.c., sostenendo che il regolamento di competenza non fosse esperibile dalla parte vittoriosa sulla questione di competenza che intendesse contestare solo la regolazione delle spese, e che in tale ipotesi fosse ammissibile l’impugnazione ordinaria. La controricorrente eccepì la genericità del motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura specifica e rilevante.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato la nullità radicale dell’ordinanza n. 17065/2022 perché, per errore materiale, riportava motivazione e dispositivo relativi ad altra ordinanza. Ha quindi riesaminato il ricorso originario, ha ritenuto fondato il motivo relativo all’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello e ha cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, dopo la modifica dell’art. 42 c.p.c., l’ordinanza che decide solo su competenza e spese va impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione contro la decisione del giudice dichiaratosi incompetente, sia se la parte soccombente sulla competenza censura solo le spese, sia se la parte vittoriosa sulla competenza contesta la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
consente il procedimento per correzione dell’errore materiale d’ufficio; nel caso concreto è richiamato come base del potere della Corte di intervenire sulla svista materiale.
dopo la modifica del 2009 non impone il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione quando la pronuncia riguarda solo competenza e spese; la statuizione sulle spese può essere censurata con impugnazione ordinaria.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la competenza territoriale del tribunale di Roma in relazione alla sede della società opposta.
ha modificato l’art. 42 c.p.c., determinando il superamento dell’interpretazione rigidamente ancorata al solo regolamento necessario di competenza.
art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1
richiamato in relazione alla modifica dell’art. 391-bis c.p.c. che disciplina il procedimento di correzione dell’errore materiale.
legge di conversione del D.L. 168/2016, richiamata per la disciplina del procedimento di correzione.
Massime di principio
- Quando una pronuncia della Cassazione sia affetta da evidente svista materiale, con intestazione riferita a una causa e motivazione/dispositivo riferiti a un’altra, il vizio non è emendabile con la sola correzione materiale se non è possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi; occorre la rinnovazione del giudizio da parte del medesimo collegio, previa instaurazione del contraddittorio.
- Dopo la riforma dell’art. 42 c.p.c., la decisione che definisce soltanto la competenza e le spese processuali non è necessariamente impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza: la parte che contesti solo la statuizione sulle spese può proporre il mezzo ordinario di impugnazione previsto per la decisione del giudice dichiaratosi incompetente.
- La statuizione sulle spese che costituisce conseguenza della decisione sulla competenza conserva natura decisoria autonomamente impugnabile nei limiti consentiti dal sistema, sicché non può essere dichiarata inammissibile solo perché non veicolata dal regolamento di competenza quando la legge non ne preveda espressamente l’impugnabilità esclusiva.
- L’eccezione di genericità del motivo di ricorso non è fondata se il ricorso individua chiaramente la questione di diritto devoluta alla Corte, ossia il corretto mezzo di impugnazione avverso la statuizione sulle spese connessa alla declaratoria di incompetenza.
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