Cassazione Penale, Ordinanza n. 34495/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 14 ottobre 2025 della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la decisione di primo grado affermandone la responsabilità per violazione di domicilio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del luogo come privata dimora. Con il secondo ha censurato il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. Con il terzo ha contestato il diniego dell’attenuante della provocazione e la quantificazione del danno derivante dal reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e riproduttivo di censure già correttamente disattese: è privata dimora anche il luogo in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare, anche se destinato ad attività lavorativa o professionale; la continuità dell’uso è irrilevante e la relativa questione implica inoltre accertamenti di fatto. Il secondo motivo è stato giudicato generico perché non affrontava il presupposto ostativo della gravità del fatto, rapportata alla durata della violazione, alla sostituzione della serratura, al prelievo di oggetti e allo stato di incuria in cui era stato lasciato l’immobile. Il terzo motivo, relativo alla provocazione e alla quantificazione del danno, è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché riproponeva le censure d’appello senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la Corte di merito, che ha fatto corretta applicazione del principio per cui rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01), restando irrilevante la continuità o meno dell'uso
Ai fini della violazione di domicilio, la privata dimora comprende luoghi non aperti al pubblico o a terzi senza il consenso del titolare in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, inclusi quelli destinati al lavoro o alla professione; non è necessario che l’uso sia continuativo.
il secondo motivo, che deduce analoga censura in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico, nella parte in cui trascura - e non contesta - il presupposto ostativo della gravità del fatto, correlata alla durata della violazione, alla sostituzione della serratura, al prelievo di oggetti ed allo stato di incuria in cui è stato lasciato l'immobile
La censura contro il diniego della causa di non punibilità è generica se non contesta il presupposto ostativo della gravità del fatto, valutato in relazione alle concrete modalità e conseguenze della condotta.
Massime di principio
- Rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare nei quali si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale; la continuità dell’uso non è decisiva.
- È generica la censura sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. che ometta di contestare il presupposto ostativo della gravità del fatto, come motivato dal giudice di merito alla luce delle concrete modalità della condotta.
- In sede di cassazione non è specifico il motivo che si limita a reiterare le censure già proposte in appello e disattese, senza svolgere una critica argomentata alla decisione impugnata.
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