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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25635/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'istanza di autorizzazione a colloqui con i genitori (Maniscalco Salvatore e Valenti Giuseppa) e il suocero (Brancato Antonio) durante la detenzione domiciliare. Il motivo principale del ricorso è la nullità o insufficienza della motivazione e la violazione dell'art. 284 c.p.p.: il provvedimento si limita a richiamare il parere apodittico del P.M. secondo cui "permangono le esigenze cautelari" senza indicare in modo specifico le esigenze cautelari che giustificano il divieto, né bilanciare tali esigenze con i bisogni relazionali e di sopravvivenza della detenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il provvedimento impugnato è privo di motivazione adeguata e si limita ad aderire al parere del P.M. che è a sua volta apodittico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il divieto di colloqui previsto dall'art. 284 c.p.p. richiede una motivazione concreta e specifica delle esigenze cautelari che giustificano il divieto, con valutazione delle esigenze del detenuto. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 284 cod. proc. pen.

    "Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono"

    La Corte interpreta la norma come esigente una valutazione di "necessità" circostanziata: il divieto o i limiti ai colloqui devono essere motivati specificando le concrete esigenze cautelari da tutelare e bilanciati con le esigenze personali e relazionali del detenuto; non è ammessa una motivazione generica o apodittica.

  • art. 111 Costituzione

    "I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost."

    La Corte conferma che le decisioni sui colloqui, se comportano un inasprimento del regime cautelare, sono impugnabili in Cassazione ex art. 111 Cost., esplicitando la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali del detenuto.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Richiamata nella fase di deduzione dei motivi per delimitare l'ambito della motivazione del ricorso; non incide sulla decisione di merito ma regola i limiti della motivazione in appello/ricorso.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citata dalla ricorrente nella memoria come base di illegittimità/mancanza di motivazione; la Corte tuttavia si è pronunciata principalmente sul vizio di motivazione in relazione all'art. 284 c.p.p.

  • art. 2 Costituzione

    Invocata dalla ricorrente a tutela dei diritti fondamentali e della dignità della persona; la Corte ha deciso sul vizio procedurale/di motivazione, con implicazioni sulla tutela dei diritti relazionali del detenuto.

Massime di principio

  • Il divieto o i limiti ai colloqui previsti dall'art. 284 c.p.p. richiedono sempre una motivazione concreta e circostanziata: non sono sufficienti affermazioni generiche del P.M. o del giudice.
  • Quando il rifiuto o la limitazione dei colloqui comporta un inasprimento del regime cautelare, la decisione è impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Il giudice deve bilanciare le esigenze cautelari con le esigenze di relazione e le necessità del detenuto; la mancata valutazione di questo bilanciamento può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • I colloqui richiesti da parenti stretti (genitori, congiunti, suoceri) richiedono particolari cautele motivazionali prima di essere vietati, data la presumibile rilevanza dei legami familiari.
  • In caso di rigetto basato sul parere del P.M., il giudice deve comunque esplicitare le ragioni e gli elementi fattuali e processuali che giustificano la permanenza delle esigenze cautelari invocate.

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