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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1353/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso: (1) insufficiente motivazione sul rifiuto di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del giudizio e altri reati già giudicati irrevocabilmente, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere la continuazione per gruppi di reati commessi in epoca contigua tenendo conto di tipologia, causali e contiguità spaziale; (2) illegittimità della confisca di €7.385 trovati nella sua camera da letto, contestando che la somma fosse provento dei reati e sostenendo che provenisse dall'attività lavorativa della moglie, titolare di un parcheggio, con richiesta di restituzione; (3) vizio nella qualificazione della recidiva (contestazione della recidiva reiterata specifica), deducendo che, per precedenti già confluiti in continuazione, le condanne dovessero essere considerate uniche e che la recidiva applicabile fosse quella di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: il principio invocato sul riconoscimento della continuazione per gruppi di reati in un lungo arco temporale non è applicabile nel giudizio di cognizione quando esiste una notevole distanza temporale con reati già irrevocabilmente giudicati; la Corte ha poi ritenuto generico il censimento sulla motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha confermato che la recidiva può coesistere con il vincolo della continuazione se ne sussistono i presupposti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la restituzione della somma, se dovuta, andrebbe richiesta da chi è titolare del bene (la moglie), non dall'imputato non proprietario. Tuttavia la Corte ha rilevato e disposto l'illegittimità delle pene accessorie applicate: ha annullato senza rinvio l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena (eliminata) e ha sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea di anni cinque (ai sensi dell'art. 29 cod. pen.), essendo la pena principale ridotta dalla Corte d'appello. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tali pene accessorie, mentre il resto della decisione è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina della partecipazione in concorso nel reato; usata per qualificare la responsabilità penale in concorso tra più soggetti.

  • art. 453 cod. pen.

    Reato qualificato (falsificazione o simile) indicato come il più grave; la pena prevista è rilevante ai fini dell'applicazione delle pene accessorie.

  • art. 459 cod. pen.

    Norma relativa a specifiche falsificazioni documentali contestate all'imputato.

  • art. 461 cod. pen.

    Ulteriore norma penale relativa a falsi documentali o similarità contestuali nel capo c) dei reati.

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione o illiceo possesso/provento di reato: norma usata per qualificare ulteriori condotte contestate.

  • art. 477 cod. pen.

    Norma riferita a reati contro la pubblica fede (es.: falsificazione di strumenti di pagamento, marche, ecc.) contestata nel capo e).

  • art. 482 cod. pen.

    Norma collegata ai reati contro la fede pubblica e alla falsificazione, parte dei capi contestati.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina della recidiva: il ricorrente contestava la qualificazione della recidiva; la Corte ha affermato che la recidiva può coesistere con la continuazione ove ricorrano i presupposti.

  • art. 29 cod. pen.

    Norma che regola la sostituzione delle pene accessorie in relazione alla pena principale: avendo la pena principale superato la soglia, l'interdizione perpetua è stata sostituita con interdizione temporanea di anni cinque.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede valutazione della contiguità temporale: in sede di cognizione, se sussiste notevole distanza temporale tra reati già irrevocabili e quelli in giudizio, il giudice non può limitarsi a dichiarare identità del disegno criminoso rispetto ai soli reati già giudicati; tale valutazione è riservata al giudice dell'esecuzione quando rilevante.
  • La recidiva può legittimamente coesistere con il vincolo della continuazione quando ne sussistono i presupposti normativi: l'uno non esclude automaticamente l'altro.
  • La impugnazione della confisca o la richiesta di restituzione di un bene sequestrato richiede interesse dell'impugnante: se il bene è nella titolarità di un soggetto diverso dall'imputato, solo il titolare/legittimo proprietario ha interesse a proporre rimedi di restituzione.
  • Se la pena principale viene ridotta in sede di appello o di cassazione, occorre rivedere le pene accessorie conformemente alle soglie di legge (es. art. 29 cod. pen.); l'illegittimità delle pene accessorie può comportare annullamento o sostituzione anche senza rinvio.
  • Nel contestare motivazioni giudiziarie è necessario affrontare specificamente le ragioni esposte dal giudice: censure generiche sulla insufficienza o contraddittorietà della motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili o infondate.

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