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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41566/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/05/2024 che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge (art. 47 L. 354/1975), vizio di motivazione e travisamento della prova: sosteneva che il Tribunale aveva errato nel ritenere che egli svolgesse attività lavorativa presso il locale della zia al momento del reato (mentre la documentazione proverebbe il contrario), aveva omesso di considerare l'informatica dei Carabinieri che non rilevava legami con organizzazioni criminali né pregiudicati, e non avrebbe adeguatamente valorizzato la relazione di sintesi del carcere che attestava il pentimento e l'avvio di una revisione critica del proprio passato. Il ricorrente affermava che per la concessione della misura alternativa fosse sufficiente l'avvio del processo di revisione critica e che il Tribunale non avesse valutato compiutamente gli elementi favorevoli

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, pur avendo rilevato elementi positivi (assenza di precedenti, inserimento familiare e sociale, offerta di lavoro, condotta regolare), ha ritenuto che mancasse una vera revisione critica del fatto: il ricorrente ha ammesso solo la frequentazione di "cattive compagnie" attribuendovi la responsabilità, senza comprendere il disvalore del fatto. La Corte ha ritenuto corretta e completa la motivazione che recepiva l'esito dell'osservazione dell'equipe (che suggeriva prosecuzione in ambiente intramurario), ha qualificato il presunto travisamento sul lavoro come non significativo ai fini della decisione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 47 L. 354/1975

    Richiamata dal ricorrente: disciplina i presupposti e i criteri per l'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte ricorda che non è necessario un'ammissibile completa revisione critica del passato, ma che deve emergere almeno l'avvio di tale processo dai risultati dell'osservazione della personalità

  • Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (Rvd. 277924)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che gravità del reato, precedenti o mancata ammissione di colpevolezza, da soli, non possono decidere negativamente sull'affidamento; è però necessario che emerga dall'osservazione che sia iniziato un processo critico

  • Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (Rvd. 2858551)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, oltre alla natura e gravità del reato, è rilevante la condotta successiva al fatto per valutare la concreta evoluzione della personalità e la reale possibilità di reinserimento sociale tramite la misura alternativa

Massime di principio

  • L'ammissione di responsabilità non è un presupposto indefettibile per l'affidamento in prova, ma la valutazione della condotta successiva al reato è essenziale per il giudizio prognostico
  • Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dalle osservazioni emerga l'avvio di un processo critico e di cambiamento
  • Elementi quali gravità del reato, precedenti o mancata ammissione di colpa non possono, da soli, determinare il diniego della misura alternativa; vanno valutati insieme alla condotta post-fatto e alle risorse per un reinserimento
  • La loro mera minimizzazione o la deresponsabilizzazione a carico del condannato (es. attribuire tutto alle "cattive compagnie") possono giustificare il rigetto se indicano assenza di comprensione del disvalore del fatto
  • Le osservazioni dell'equipe trattamentale e la documentazione sul comportamento intramurario hanno rilevanza centrale nella prognosi e possono legittimare la conferma della detenzione intramuraria
  • Errori materiali o contestazioni su fatti secondari (es. occupazione lavorativa) non sono decisivi se non incidevano sulla valutazione prognostica complessiva

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