Cassazione Penale, Sentenza n. 12849/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di concessione dei rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante subita nel carcere di Padova tra il 28/08/2021 e il 15/12/2022. Il ricorrente deduce che, ai fini del calcolo dello spazio disponibile per ciascun detenuto, l'ingombro del letto singolo amovibile deve essere scomputato perché ostacola la libertà di movimento; inoltre lamentava muffa sulle pareti, carenze di riscaldamento e infiltrazioni dalla finestra e censura l'omessa motivazione su tali punti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato il principio consolidato che l'ingombro del letto singolo, anche se amovibile, va detratto dalla superficie utile alla libertà di movimento del detenuto, poiché costituisce arredo che limita il movimento. Detratta tale superficie, nel caso concreto la misura per detenuto scende al di sotto dei 3 metri quadrati, determinando una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio, nel quale dovranno essere valutati eventuali fattori compensativi che possano superare la presunzione di violazione (richiamando Mursic c. Croazia e la pronuncia Commisso delle Sezioni Unite).
Norme richiamate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 3
La superficie utile ai fini della tutela dall'art.3 CEDU è quella libera e agevolmente calpestabile; se lo spazio destinato al movimento del detenuto è inferiore a 3 mq per persona sorge una forte presunzione di trattamento inumano o degradante.
art. 35-ter ord. pen.
Norma procedurale richiamata per il reclamo volto alla concessione dei rimedi risarcitori per detenzione inumana/degradante.
Corte EDU, Mursic c. Croazia (20/10/2016)
Principio che la costrizione di un detenuto in uno spazio inferiore a 3 mq in una cella collettiva determina una forte presunzione di violazione dell'art.3 CEDU; la presenza di fattori compensativi può essere valutata per superare la presunzione.
Sez. U., Commisso (24/09/2020, dep.2021)
Principio secondo cui nel calcolo dello spazio individuale minimo va considerata la superficie che assicura il normale movimento nella cella; la Corte di legittimità ha fissato il criterio sostanziale da seguire anche se non si era espressa specificamente sul letto amovibile.
Giurisprudenza di legittimità recente (es. Barone, Monaco, Bonnici, Romdhani)
Orientamenti della Corte che confermano che l'ingombro del letto singolo amovibile deve essere scomputato perché limita il movimento del detenuto alla stregua del letto a castello.
Massime di principio
- Nel calcolo della superficie disponibile per ciascun detenuto va detratto l'ingombro del letto singolo anche se amovibile: conta la superficie effettivamente libera e agevolmente calpestabile.
- Se, detratto l'ingombro degli arredi, la superficie destinata al movimento è inferiore a 3 metri quadrati per detenuto in una cella collettiva, sorge una forte presunzione di violazione dell'art.3 CEDU che l'amministrazione deve poter contrastare con fattori compensativi.
- Fattori compensativi rilevanti possono essere: regime aperto con ore significative fuori dalla cella, servizi adeguati (bagno separato o accessibile, acqua calda, riscaldamento), attività trattamentali e condizioni generali non degradanti; tali elementi devono essere valutati e motivati nel giudizio.
- L'amministrazione non può affidare la regolarità della situazione carceraria alla libera scelta dei detenuti (es. incastellare i letti): rileva l'effettiva disponibilità dello spazio e il suo utilizzo concreto nella valutazione della libertà di movimento.
- Il giudice deve motivare espressamente su tutte le lamentele rilevanti (muffa, carenze di riscaldamento, infiltrazioni ecc.); omissioni motivazionali possono portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
- In caso di accertata violazione dell'art.3 possono essere concessi rimedi risarcitori; la decisione può essere rimessa al giudice di merito affinché valuti eventuali elementi compensativi e determini la misura del ristoro.
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