Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00972/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 05/12/2012 al 03/06/2013 in relazione a contestazioni per peculato e falso (falso in atto fidefaciente). Il Tribunale di Perugia ha poi assolto il ricorrente per peculato con sentenza del 26/05/2022 (divenuta irrevocabile il 09/01/2023), mentre in relazione al reato di falso ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione. La Corte d'appello, giudice della riparazione, ha rigettato la domanda ritenendo che la pronuncia di estinzione per prescrizione sul reato di falso, che era autonoma e idonea a legittimare la misura cautelare originaria, ostasse al riconoscimento dell'indennizzo, e ha ritenuto l'omessa indicazione del nome del ricorrente nel dispositivo relativa alla prescrizione un mero errore materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, dal complesso della motivazione del Tribunale, risultava che il reato di falso era stato dichiarato estinto per prescrizione nei confronti di tutti gli imputati e che l'omessa menzione del nome nel dispositivo era un errore materiale. Ha richiamato il principio per cui, se la misura cautelare è stata fondata anche su una contestazione poi estinta per prescrizione e tale contestazione da sola era idonea a giustificare la custodia, il diritto all'indennizzo è precluso. Ha inoltre riaffermato i limiti del giudice della riparazione: può esaminare il materiale processuale per verificare l'esistenza di cause che escludono il diritto alla riparazione ma non rimettere in discussione la valutazione di merito del giudice penale su questioni come l'antefatto non punibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nulla sulle spese relative al rapporto con il Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art.315 cod. proc. pen.

    Indica il giudice adito per la domanda di riparazione; utilizzato per inquadrare la competenza della Corte d'appello quale giudice della riparazione

  • art.314 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di assorbimento delle imputazioni accessorie; la Corte ha valutato e ritenuto infondata l'applicazione invocata dal ricorrente

  • art.531 cod. proc. pen.

    Evocato in relazione alla formula adottata nella pronuncia (menzionata dal ricorrente) e alla mancanza del nominativo nel dispositivo, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione chiarisse l'effetto di estinzione per prescrizione

  • Giurisprudenza sulla prevalenza tra dispositivo e motivazione (Sez.2, sent. n.31119 del 19/03/2025 e altre)

    Principio secondo cui, in caso di contrasto, il dispositivo non prevale in modo assoluto sulla motivazione: la motivazione può chiarire e correggere omissioni materiali del dispositivo se dal corpo della sentenza emerge chiaramente la volontà decisoria

  • Giurisprudenza sulla riparazione per ingiusta detenzione (Sez.4: multiple pronunce citate)

    Principio consolidato che il giudice della riparazione può esaminare fatti emersi nel processo penale per valutare l'esistenza di cause che escludono il diritto all'indennizzo (es. estinzione per prescrizione di una delle imputazioni che era autonomamente idonea a giustificare la misura)

  • Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008 (Pellegrino)

    Richiamato in merito al confronto tra durata della custodia cautelare e pena astrattamente irrogabile: la prescrizione può escludere l'indennizzo se la durata della custodia è inferiore alla pena astrattamente prevista per la fattispecie prescritta

Massime di principio

  • Se la misura cautelare è stata adottata su più imputazioni e almeno una di esse, autonoma e idonea a legittimare la misura, è stata poi estinta per prescrizione o prosciolta con formula non di merito, ciò può precludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione anche se il ricorrente è stato assolto per un altro capo.
  • Il giudice della riparazione ha ampia facoltà di esaminare il materiale del processo penale per verificare se sussistano cause che escludono il diritto alla riparazione, ma non può rimettere in discussione la valutazione di merito del giudice penale sulle questioni sostanziali già decise (es. statuizioni sull'antefatto non punibile).
  • Omissioni materiali o errori nel dispositivo della sentenza di merito possono essere corretti o disambiguiti dalla motivazione se dal corpo della sentenza emerge chiaramente la volontà decisoria; non ogni mancanza formale implica automaticamente estensione di una formula di proscioglimento a un imputato.
  • Nel valutare il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione va sempre considerato il rapporto tra la durata della custodia e la pena astrattamente irrogabile per la fattispecie prescritta, secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.