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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17695/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 16/05/2025. Dai passaggi riportati risulta che i motivi di impugnazione erano due: con il primo si contestava la sussistenza dell'elemento materiale del reato; con il secondo si contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero in realtà la motivazione della decisione di merito, ma in modo manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata presentava una motivazione esistente, lineare, coerente e sorretta da un'esauriente disamina dei dati processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze formulate non erano consentite in sede di legittimità perché si risolvevano in contestazioni di merito sui vizi motivazionali, mentre la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata sia quanto alla sussistenza dell'elemento materiale sia quanto all'elemento soggettivo del reato. All'inammissibilità sono conseguite le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste di vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esistente, coerente e logicamente articolata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sono manifestamente infondate e non evidenziano reali carenze della motivazione, ma si limitano a contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • La contestazione dell'elemento materiale e di quello soggettivo del reato, se non supportata da specifiche e consentite censure di legittimità, non può superare il controllo della Corte di cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di legge previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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