Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29328/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto in concorso aggravato contestando (1) la mancata ammissione, in sede di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di un testimone, di un'ulteriore individuazione fotografica (ossia la riproposizione dell'album fotografico privo di firme) ritenendo che tale limitazione avesse leso il diritto di difesa perché l'individuazione fotografica è strumento di verifica dell'attendibilità del dichiarante; (2) l'omessa motivazione della Corte di appello in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che in dibattimento il teste aveva confermato l'individuazione fotografica effettuata in fase investigativa, aveva riconosciuto le proprie firme sull'album già inserito negli atti e aveva fornito deposizione sulle modalità dell'individuazione; pertanto l'esito dell'individuazione è entrato nel giudizio tramite la testimonianza. La Corte d'appello correttamente ha ritenuto che la condizione del rito abbreviato fosse l'escussione del testimone e non una nuova individuazione fotografica, e che non sussistessero difformità tali da giustificare le contestazioni o la rinnovazione. Quanto alla richiesta di rinnovazione, la Cassazione ha ricordato che l'integrazione istruttoria in appello è eccezionale e richiede che la prova offerta sia "decisiva": nel caso il teste non aveva manifestato la capacità di riconoscere nuovamente gli autori a distanza di tempo, per cui la prova richiesta non era decisiva. Di conseguenza l'omissione impugnata non era idonea a determinare una diversa pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda il concetto di "decisività" della prova omessa ai fini del gravame in Cassazione: la prova omessa deve essere tale che, se esperita, avrebbe certamente determinato una diversa pronuncia o avrebbe intaccato la struttura portante della sentenza.

  • art. 438, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'enunciazione del motivo di ricorso; riguarda le formalità del ricorso per cassazione (riferimenti procedurali nella redazione del ricorso).

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo; attiene alle conseguenze processuali relative ad ammissione di mezzi istruttori e condizioni del rito abbreviato (contestualizzazione procedurale nel ricorso).

  • art. 603, comma 1 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello. La Corte evidenzia che la rinnovazione è eccezionale e può essere disposta solo se la prova offerta è decisiva e necessaria per decidere.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Norma sulle contestazioni ai testi: la Corte osserva che l'album fotografico con firme era comunque in atti e che le eventuali contestazioni procedurali non avrebbero inciso sulla decisione, dato che la prova era stata introdotta tramite la deposizione del teste.

Massime di principio

  • In un giudizio abbreviato condizionato all'escussione di un testimone, il risultato di una precedente individuazione fotografica può entrare nel giudizio tramite la testimonianza del teste; non è sempre necessaria la ripetizione formale dell'individuazione fotografica.
  • Il giudice di merito è libero di utilizzare ricognizioni non formali (es. individuazione fotografica) purché il valore probatorio emerga dalla testimonianza che descrive l'operazione: è la deposizione del testimone, più che il verbale fotografico, a costituire il 'veicolo' della prova.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) può essere rigettata anche con motivazione implicita se dagli atti risultano elementi sufficienti per decidere; la rinnovazione è ammessa solo per prove 'decisive'.
  • Per impugnare utilmente il diniego di una nuova individuazione fotografica è necessario dimostrare che il testimone sarebbe stato in grado di riconoscere nuovamente l'autore del fatto e che l'espletamento della prova avrebbe avuto probabilmente esito tale da modificare il giudizio.
  • I verbali di individuazione fotografica non sempre devono essere acquisiti formalmente in dibattimento: se la decisione non si fonda sul verbale ma sulla dichiarazione del teste relativa all'individuazione, l'erronea acquisizione del verbale è spesso irrilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.