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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25026/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scozzarini è stato condannato in primo grado per diffamazione per avere, durante un'udienza di una controversia civile e in presenza di più persone, rivolto a Di Pasquale la parola "pezzente". In cassazione il ricorso contestava la sussistenza del reato (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il vocabolo non avrebbe valenza diffamatoria e che mancasse il dolo generico, essendo l'esternazione una critica contestualizzata e non offensiva; il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha valutato che mancavano gli elementi essenziali del reato di diffamazione: la parola è stata pronunciata isolatamente e senza un contesto che ne dimostrasse la portata offensiva idonea a ledere la reputazione del destinatario nella sua vita di relazione. Alla luce del principio di offensività (di rango costituzionale) e della giurisprudenza di legittimità, la parola "pezzente", così come emersa negli atti, non è apparsa suscettibile di arrecare reale pregiudizio alla stima o al credito sociale di Di Pasquale. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamento dei motivi di cassazione: si riferisce ai vizi invocati (inosservanza della legge penale e vizio di motivazione) mediante i quali si contestava la qualificazione del fatto come diffamazione.

  • art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i profili di motivazione che non sono sindacabili in sede di legittimità; la Corte ha comunque ritenuto ammissibile l'esame dell'offensività del termine come questione di materialità del fatto.

  • art. 39-bis D. Lgs. n. 274 del 2000

    Citate le norme che regolano i limiti di deducibilità in cassazione (richiamate unitamente all'art. 606 c.2-bis) per spiegare l'ambito di sindacabilità dei motivi; la Corte ha ritenuto comunque verificabile la portata offensiva come questione di fatto e di diritto.

  • art. 129 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al potere officioso del giudice: la Corte ha considerato che, anche nell'ambito dell'interlocuzione processuale, va valutata la offensività dell'espressione.

  • Principio di offensività (Corte Costituzionale, sent. n. 211/2022 e n. 225/2008)

    La pena penale è ammessa solo per condotte con concreta efficacia o potenzialità lesiva: la Corte applica questo principio per delimitare la punibilità in tema di diffamazione, escludendo la sanzione quando manca la capacità offensiva della frase nel contesto.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. sez. 5, n. 33115/2020; sez. 5, n. 2473/2019; sez.5, n.48698/2014; sez.5, n.5654/2012; sez.5, n.34178/2015 ecc.)

    La Corte richiama precedenti che trattano la valutazione dell'offensività delle espressioni e la possibilità per la Cassazione di esaminare la materialità della condotta e la idoneità offensiva delle frasi ritenute diffamatorie.

Massime di principio

  • Per configurare la diffamazione non è sufficiente la mera percezione di un'espressione spiacevole: occorre che la frase, nel contesto concreto, abbia capacità di ledere la reputazione del destinatario nella sua vita di relazione.
  • Il giudice di legittimità può valutare la portata offensiva dell'espressione come questione preliminare di materialità del fatto: se manca tale offensività, va pronunciata assoluzione/annullamento perché il fatto non sussiste.
  • Espressioni isolate, improvvise e prive di un contesto dialogico o di diffusione non sono automaticamente diffamatorie; bisogna considerare contesto, destinatari presenti, modalità di esternazione e potenziale di divulgazione.
  • Il principio di offensività, di rango costituzionale, limita l'intervento penale: la sanzione è riservata ai casi con concreta o potenziale efficacia lesiva della reputazione.
  • La prova del dolo generico nella diffamazione richiede che l'imputato abbia voluto (o accettato come possibile) offendere la reputazione dell'altro; la contestualizzazione come critica può escludere il dolo offensivo.
  • Quando le decisioni di merito si limitano a conclusioni assertive senza descrivere sufficientemente il contesto e gli effetti della frase, la Cassazione può ritenere non provata l'idoneità offensiva e annullare la condanna.
  • In casi analoghi, per difendersi efficacemente è utile dimostrare l'assenza di diffusione rilevante, il carattere episodico dell'espressione e la mancanza di concreta lesione della reputazione nella cerchia sociale rilevante.

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