Cassazione Penale, Sentenza n. 25026/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Scozzarini è stato condannato in primo grado per diffamazione per avere, durante un'udienza di una controversia civile e in presenza di più persone, rivolto a Di Pasquale la parola "pezzente". In cassazione il ricorso contestava la sussistenza del reato (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il vocabolo non avrebbe valenza diffamatoria e che mancasse il dolo generico, essendo l'esternazione una critica contestualizzata e non offensiva; il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha valutato che mancavano gli elementi essenziali del reato di diffamazione: la parola è stata pronunciata isolatamente e senza un contesto che ne dimostrasse la portata offensiva idonea a ledere la reputazione del destinatario nella sua vita di relazione. Alla luce del principio di offensività (di rango costituzionale) e della giurisprudenza di legittimità, la parola "pezzente", così come emersa negli atti, non è apparsa suscettibile di arrecare reale pregiudizio alla stima o al credito sociale di Di Pasquale. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento dei motivi di cassazione: si riferisce ai vizi invocati (inosservanza della legge penale e vizio di motivazione) mediante i quali si contestava la qualificazione del fatto come diffamazione.
art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i profili di motivazione che non sono sindacabili in sede di legittimità; la Corte ha comunque ritenuto ammissibile l'esame dell'offensività del termine come questione di materialità del fatto.
art. 39-bis D. Lgs. n. 274 del 2000
Citate le norme che regolano i limiti di deducibilità in cassazione (richiamate unitamente all'art. 606 c.2-bis) per spiegare l'ambito di sindacabilità dei motivi; la Corte ha ritenuto comunque verificabile la portata offensiva come questione di fatto e di diritto.
art. 129 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al potere officioso del giudice: la Corte ha considerato che, anche nell'ambito dell'interlocuzione processuale, va valutata la offensività dell'espressione.
Principio di offensività (Corte Costituzionale, sent. n. 211/2022 e n. 225/2008)
La pena penale è ammessa solo per condotte con concreta efficacia o potenzialità lesiva: la Corte applica questo principio per delimitare la punibilità in tema di diffamazione, escludendo la sanzione quando manca la capacità offensiva della frase nel contesto.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. sez. 5, n. 33115/2020; sez. 5, n. 2473/2019; sez.5, n.48698/2014; sez.5, n.5654/2012; sez.5, n.34178/2015 ecc.)
La Corte richiama precedenti che trattano la valutazione dell'offensività delle espressioni e la possibilità per la Cassazione di esaminare la materialità della condotta e la idoneità offensiva delle frasi ritenute diffamatorie.
Massime di principio
- Per configurare la diffamazione non è sufficiente la mera percezione di un'espressione spiacevole: occorre che la frase, nel contesto concreto, abbia capacità di ledere la reputazione del destinatario nella sua vita di relazione.
- Il giudice di legittimità può valutare la portata offensiva dell'espressione come questione preliminare di materialità del fatto: se manca tale offensività, va pronunciata assoluzione/annullamento perché il fatto non sussiste.
- Espressioni isolate, improvvise e prive di un contesto dialogico o di diffusione non sono automaticamente diffamatorie; bisogna considerare contesto, destinatari presenti, modalità di esternazione e potenziale di divulgazione.
- Il principio di offensività, di rango costituzionale, limita l'intervento penale: la sanzione è riservata ai casi con concreta o potenziale efficacia lesiva della reputazione.
- La prova del dolo generico nella diffamazione richiede che l'imputato abbia voluto (o accettato come possibile) offendere la reputazione dell'altro; la contestualizzazione come critica può escludere il dolo offensivo.
- Quando le decisioni di merito si limitano a conclusioni assertive senza descrivere sufficientemente il contesto e gli effetti della frase, la Cassazione può ritenere non provata l'idoneità offensiva e annullare la condanna.
- In casi analoghi, per difendersi efficacemente è utile dimostrare l'assenza di diffusione rilevante, il carattere episodico dell'espressione e la mancanza di concreta lesione della reputazione nella cerchia sociale rilevante.
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