Cassazione Penale, Sentenza n. 37524/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per error in procedendo, motivazione apparente e travisamento della prova: il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile parte della domanda (periodo 24/11/2004 - 22/9/2010) per presunta incongruenza tra i periodi di detenzione e gli istituti indicati dal detenuto. Il ricorrente rilevava errori materiali nelle date riportate dall'Amministrazione penitenziaria (es. "29 dicembre 2004" indicato come "29 gennaio 2004" e "12 aprile 2006" indicato come "12 aprile 2004") e sosteneva che le sue indicazioni cumulative (Poggioreale/Velletri) potevano essere agevolmente ricostruite confrontandole con la lista movimenti, dimostrando che era stato detenuto a Velletri per la maggior parte del periodo contestato e solo brevemente a Poggioreale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio di favore per le allegazioni del detenuto nei procedimenti ex art. 35-ter (presunzione relativa di veridicità delle dichiarazioni del detenuto e onere dell'Amministrazione di fornire elementi contrari) e ha censurato la mancata diligenza del giudice nel confrontare l'istanza con la lista movimenti. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al periodo di detenzione presso Poggioreale e Velletri dal 24/11/2004 al 29/12/2008, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo esame. Le parti della decisione già favorevoli al detenuto (concessione di riduzione detentiva per complessivi 416 giorni, riduzione di pena di 41 giorni e indennizzo di 48 euro per altri periodi) non sono state annullate nella parte qui non impugnata.
Norme richiamate
Il procedimento ex art. 35-ter è di natura essenzialmente compensativa; le allegazioni del detenuto, se la domanda è sufficientemente determinata quanto a periodi e istituti, godono di una presunzione relativa di veridicità e l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi di segno contrario
art. 3 CEDU
Le doglianze riguardano violazioni dell'art. 3 CEDU per condizioni detentive; l'azione mira a ottenere una riparazione effettiva delle violazioni derivanti dal sovraffollamento
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. I n. 23362 del 11/05/2018; Sez. V n. 18328 del 08/06/2020)
Richiamati principi consolidati secondo i quali, nei procedimenti ex art. 35-ter, va riconosciuta una maggiore elasticità all'onere di allegazione del detenuto e si applica il principio di prossimità alla prova a favore dell'Amministrazione penitenziaria, che deve comunque fornire elementi per confutare le dichiarazioni del reclamo
Massime di principio
- Nei procedimenti ex art. 35-ter le dichiarazioni del detenuto riguardo a periodi e istituti beneficiando di una presunzione relativa di veridicità; l'Amministrazione deve fornire elementi precisi per confutarle.
- Il giudice deve esercitare una diligenza minima d'ufficio: confrontare le indicazioni cumulative del detenuto con la lista movimenti e ricostruire i periodi di carcerazione prima di dichiarare inammissibile la domanda per genericità.
- Errori materiali nelle date riportate dall'Amministrazione o nella domanda non devono automaticamente comportare il rigetto: se con una semplice verifica documentale le discrepanze risultano chiaribili, la domanda va comunque valutata nel merito.
- La natura compensativa dell'azione impone una tutela più favorevole al detenuto rispetto ai normali oneri probatori civili/penali; va bilanciata la disparità informativa tra privato e PA.
- Se il giudice non ricostruisce i movimenti e dichiara improcedibile o inammissibile per mera apparenza di genericità, la decisione è annullabile e il provvedimento va rinviato per nuovo esame.
- In casi simili è utile allegare, quando possibile, copia della lista movimenti o altri documenti a supporto; tuttavia, l'assenza di tali documenti non esclude automaticamente l'ammissibilità della domanda se le indicazioni sono riconoscibili e verificabili dall'Amministrazione.
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