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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10085/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Venezia del 28/10/2021 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato per prescrizione (art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il Procuratore generale deduceva violazione di legge: la sentenza non avrebbe tenuto conto del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 17 del d.lgs. n. 74/2000 elevando i termini di prescrizione di un terzo per i delitti indicati negli artt. 2-10, sicché il reato contestato il 30/9/2013 non sarebbe stato prescritto alla data della sentenza impugnata (28/10/2021).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo di diritto sostanziale (riconoscendo che il d.l. 138/2011, poi L. 148/2011, ha aumentato i termini di prescrizione per i reati di cui all'art. 2, facendo maturare la prescrizione al 30/9/2023). Tuttavia, per ragioni processuali collegate al ritardo nella trasmissione del fascicolo (ricorso proposto il 29/11/2021 ma fascicolo pervenuto alla Corte solo il 19/9/2023) e all'impossibilità di fissare l'udienza entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 610, comma 5, c.p.p., l'esito del giudizio non poteva essere mutato a favore del ricorrente. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Valleri Deborah perché il reato è risultato estinto per intervenuta prescrizione (maturata nel frattempo).

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    L'art. 2 identifica il reato contestato; l'art. 17 disciplina i termini di prescrizione che, secondo il comma 1-bis introdotto dalla normativa del 2011, sono elevati di un terzo per i delitti indicati negli artt. 2-10

  • d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148

    comma 1-bis introdotto nell'art. 17 del d.lgs. n. 74/2000

    La novella ha aumentato la durata della prescrizione di un terzo per i reati previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. n. 74/2000, modificando il calcolo del termine prescrizionale per i fatti commessi/contestati ricadenti in tali disposizioni

  • cod. proc. pen.

    Prevede termini procedurali (tra cui il termine di 30 giorni) rilevanti per la fissazione dell'udienza in Cassazione; il mancato rispetto/possibilità di rispetto di tali termini per sopravvenuto ritardo nella trasmissione dei fascicoli può influire sull'esito processuale (anche determinando annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione)

Massime di principio

  • Quando una disposizione modifica i termini di prescrizione in aumento (es. introducendo comma 1-bis art. 17 d.lgs. n. 74/2000), occorre ricalcolare il termine prescrizionale applicabile al reato verificando la data del fatto o della contestazione: l'estensione può rendere non prescritto un reato alla data della sentenza impugnata.
  • Se tra il deposito del ricorso e l'arrivo del fascicolo in Cassazione si verifica un ritardo tale da impedire la fissazione dell'udienza nei termini procedurali (art. 610, comma 5 c.p.p.), la Corte può non essere in grado di mutare l'esito del giudizio iniziale e può comunque dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione al momento della decisione.
  • Il successo di un ricorso per cassazione fondato su un'errata applicazione della normativa sulla prescrizione non garantisce sempre una sentenza favorevole al ricorrente: bisogna considerare l'evoluzione temporale della prescrizione durante il pendere del procedimento e i ritardi processuali nella trasmissione degli atti.
  • In casi simili è fondamentale documentare e sollecitare la tempestiva trasmissione del fascicolo e valutare immediatamente gli effetti temporali della normativa sopravvenuta sulla prescrizione per evitare che la prescrizione maturi durante il giudizio di legittimità.
  • Verificare sempre l'ambito oggettivo e soggettivo della novella normativa (quali reati sono inclusi, da quale data decorre l'effetto) prima di dedurre l'errore di legge della sentenza impugnata.

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