Cassazione Penale, Sentenza n. 10085/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Venezia del 28/10/2021 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato per prescrizione (art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il Procuratore generale deduceva violazione di legge: la sentenza non avrebbe tenuto conto del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 17 del d.lgs. n. 74/2000 elevando i termini di prescrizione di un terzo per i delitti indicati negli artt. 2-10, sicché il reato contestato il 30/9/2013 non sarebbe stato prescritto alla data della sentenza impugnata (28/10/2021).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo di diritto sostanziale (riconoscendo che il d.l. 138/2011, poi L. 148/2011, ha aumentato i termini di prescrizione per i reati di cui all'art. 2, facendo maturare la prescrizione al 30/9/2023). Tuttavia, per ragioni processuali collegate al ritardo nella trasmissione del fascicolo (ricorso proposto il 29/11/2021 ma fascicolo pervenuto alla Corte solo il 19/9/2023) e all'impossibilità di fissare l'udienza entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 610, comma 5, c.p.p., l'esito del giudizio non poteva essere mutato a favore del ricorrente. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Valleri Deborah perché il reato è risultato estinto per intervenuta prescrizione (maturata nel frattempo).
Norme richiamate
L'art. 2 identifica il reato contestato; l'art. 17 disciplina i termini di prescrizione che, secondo il comma 1-bis introdotto dalla normativa del 2011, sono elevati di un terzo per i delitti indicati negli artt. 2-10
d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148
comma 1-bis introdotto nell'art. 17 del d.lgs. n. 74/2000
La novella ha aumentato la durata della prescrizione di un terzo per i reati previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. n. 74/2000, modificando il calcolo del termine prescrizionale per i fatti commessi/contestati ricadenti in tali disposizioni
Prevede termini procedurali (tra cui il termine di 30 giorni) rilevanti per la fissazione dell'udienza in Cassazione; il mancato rispetto/possibilità di rispetto di tali termini per sopravvenuto ritardo nella trasmissione dei fascicoli può influire sull'esito processuale (anche determinando annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione)
Massime di principio
- Quando una disposizione modifica i termini di prescrizione in aumento (es. introducendo comma 1-bis art. 17 d.lgs. n. 74/2000), occorre ricalcolare il termine prescrizionale applicabile al reato verificando la data del fatto o della contestazione: l'estensione può rendere non prescritto un reato alla data della sentenza impugnata.
- Se tra il deposito del ricorso e l'arrivo del fascicolo in Cassazione si verifica un ritardo tale da impedire la fissazione dell'udienza nei termini procedurali (art. 610, comma 5 c.p.p.), la Corte può non essere in grado di mutare l'esito del giudizio iniziale e può comunque dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione al momento della decisione.
- Il successo di un ricorso per cassazione fondato su un'errata applicazione della normativa sulla prescrizione non garantisce sempre una sentenza favorevole al ricorrente: bisogna considerare l'evoluzione temporale della prescrizione durante il pendere del procedimento e i ritardi processuali nella trasmissione degli atti.
- In casi simili è fondamentale documentare e sollecitare la tempestiva trasmissione del fascicolo e valutare immediatamente gli effetti temporali della normativa sopravvenuta sulla prescrizione per evitare che la prescrizione maturi durante il giudizio di legittimità.
- Verificare sempre l'ambito oggettivo e soggettivo della novella normativa (quali reati sono inclusi, da quale data decorre l'effetto) prima di dedurre l'errore di legge della sentenza impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9895/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9897/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9899/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9905/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9906/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9907/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →