Cassazione Civile, Ordinanza n. 16777/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte della banca negoziatrice presso cui operava la società postale, di un assegno di traenza non trasferibile dell'importo di euro 6.000, emesso in favore di un determinato beneficiario ma incassato da un soggetto diverso. La società emittente del titolo ha chiesto la restituzione della somma, sostenendo che il pagamento a persona non legittimata non avesse effetto liberatorio. In primo grado e in appello la domanda è stata accolta, ritenendosi irrilevante sia l'assenza di colpa della banca nell'identificazione del prenditore sia il fatto che il titolo fosse stato spedito per posta ordinaria senza particolari cautele. Con il ricorso per cassazione la società postale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e dell'art. 1218 c.c., sostenendo che la responsabilità della banca negoziatrice deriverebbe dall'obbligo legale di pagare al prenditore effettivo e che quindi sarebbe comunque necessario verificare la non imputabilità dell'inadempimento secondo il criterio della colpa; 2) violazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., per avere la banca operato con diligenza nell'identificazione del soggetto presentatore e dell'autenticità del titolo; 3) violazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973 e del d.m. 26 febbraio 2004, in relazione all'art. 1227, comma 1, c.c., assumendo che l'invio dell'assegno per posta ordinaria integrasse comportamento colposo del mittente e concorso di colpa nella causazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che la banca negoziatrice, chiamata a rispondere per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario, può provare che l'inadempimento non le è imputabile, avendo adempiuto con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; ha inoltre ribadito che la spedizione dell'assegno per posta ordinaria, ancorché non trasferibile, può integrare concorso di colpa del mittente, perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di prudenza e costituisce antecedente necessario dell'evento dannoso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736/1933
La disciplina dell'assegno non trasferibile non esclude la verifica della imputabilità dell'inadempimento della banca negoziatrice, che può liberarsi provando di aver agito con la diligenza richiesta.
La responsabilità della banca negoziatrice viene ricondotta alla regola generale dell'inadempimento, con possibilità per il debitore di provare la non imputabilità.
La diligenza professionale richiesta all'operatore bancario è il parametro per valutare se l'errore nell'identificazione del prenditore sia imputabile o meno.
Richiamato nel dibattito sulla corretta esecuzione del pagamento del titolo e sull'identificazione del legittimato all'incasso.
Richiamato per sostenere che le modalità di spedizione del titolo possono rilevare ai fini del concorso di colpa del mittente.
d.m. 26 febbraio 2004
Richiamato in relazione alle cautele nella spedizione di valori e alla valutazione della condotta del mittente.
La spedizione dell'assegno per posta ordinaria può integrare concorso colposo del creditore/danneggiato nella causazione del pregiudizio.
Massime di principio
- La banca negoziatrice che paghi un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario risponde dell'evento salvo prova liberatoria di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
- Nel pagamento di titoli non trasferibili, la disciplina speciale non esclude il ricorso alla regola generale dell'art. 1218 c.c., con conseguente possibilità per il debitore di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
- La spedizione di un assegno non trasferibile per posta ordinaria, senza cautele idonee a limitarne il rischio di sottrazione, può costituire condotta colposa del mittente rilevante ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c.
- Ai fini della riduzione o ripartizione del danno, occorre verificare se la condotta del danneggiato abbia esposto il bene a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e se tale condotta sia stata antecedente necessario dell'evento dannoso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16668/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16669/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16686/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16687/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16688/2022 del 24/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →