Cassazione Penale, Sentenza n. 1555/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva che la pena residua, dopo la rideterminazione operata dalla Procura della Repubblica di Pavia il 12/11/2021, era pari a un anno, undici mesi e cinque giorni, quindi rientrante nel limite legale per l'applicabilità della detenzione domiciliare, censurando così la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva motivato l'inammissibilità con il superamento del limite di due anni
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisiva la mancanza di disponibilita' attuale del domicilio indicato per l'esecuzione della detenzione domiciliare (la dimora originariamente prospettata era risultata non più disponibile secondo gli accertamenti), e ha rilevato che il ricorrente non ha indicato un domicilio alternativo idoneo; non essendo contestato tale rilievo, il giudice non ha esaminato la questione relativa alla residua pena. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Utilizzato per disporre la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, puo' essere disposta la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La disponibilità effettiva di un domicilio idoneo e attuale è requisito essenziale per ottenere la detenzione domiciliare; l'indicazione di una dimora non disponibile rende inammissibile l'istanza
- Se il ricorrente non contesta specificamente e criticamente un accertamento fattuale decisivo (es. la non disponibilità del domicilio), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare le altre questioni dedotte (es. il calcolo della residua pena)
- Per contestare il computo della pena residua è necessario fornire e documentare elementi chiari e specifici nella fase di impugnazione; tuttavia, tale censura diventa irrilevante se sussiste un difetto procedurale o fattuale preclusivo (come l'assenza di domicilio)
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo prova contraria circa l'assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi valutare preventivamente il rischio di sanzioni pecuniarie quando si propone ricorso poco fondato o formalmente carente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1424/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1427/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1428/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1429/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1430/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1431/2024 del 12/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →