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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6310/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la riparazione per "ingiusta detenzione" in relazione agli arresti domiciliari cui era stato sottoposto come gravemente indiziato di lesioni e tentata estorsione in concorso con Lippolis Francesco ai danni di Portincasa Rocco. Successivamente il GUP lo aveva assolto con sentenza irrevocabile. La Corte d'Appello di Bari aveva però ritenuto sussistere "colpa grave" ostativa all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p., sulla base di prove e di filmati che mostravano la presenza del Ragone durante l'aggressione e il suo intervento tardivo; inoltre erano state considerate rilevanti le dichiarazioni della persona offesa, con frasi attribuite al Ragone (tra cui: "non è colpa mia se a quello gli è venuto il tik nella testa... tu lo sai qui a Triggiano quando quello dà un ordine io lo devo eseguire... ci costringi a prenderti fuori e a farti la festa"), ritenute indicatrici della sua consapevolezza e di un atteggiamento connivente che avrebbe rafforzato la volontà criminosa del coimputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione della Corte d'Appello che ha escluso il diritto all'indennizzo per colpa grave. La Cassazione ha ritenuto logica e motivata la valutazione ex ante operata dai giudici di merito: il comportamento del Ragone (presenza, intervento tardivo, frasi intimidatorie e partecipazione a visite intimidatorie insieme al Lippolis e ad altro soggetto) era idoneo a creare l'apparenza di coinvolgimento e a rafforzare l'azione criminosa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende; non sono state liquidate le spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione dell'indennizzo quando sussiste colpa grave del richiedente. Qui è stata interpretata nel senso che la "colpa grave" ricorre quando la condotta del richiedente, per negligenza macroscopica o per atteggiamento connivente, ha creato la prevedibile apparenza di responsabilità penale e ha costituito causa dell'adozione o mantenimento della misura cautelare.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 4, n. 3359/2016 La Fornara; Sez. 4, n. 9212/2013 Maltese; Sez. Un., n. 34559/2002 De Benedictis; Sez. 4, n. 15745/2015 Di Spirito; Sez. 3, n. 22060/2019 Diotallevi; Sez. 4, n. 4113/2021 Sanyang)

    Principi consolidati: il giudizio sulla colpa grave per la riparazione è ex ante, autonomo rispetto al giudizio di merito; si valuta se la condotta del richiedente abbia oggettivamente generato la falsa apparenza di coinvolgimento nell'illecito. La colpa grave può derivare anche da connivenza passiva se tale atteggiamento ha tollerato o rafforzato l'attività criminosa e il soggetto era in grado di impedirla o aveva consapevolezza dell'attività criminosa.

Massime di principio

  • La valutazione per il diritto all'indennizzo è ex ante e autonoma rispetto all'esito del processo di merito: non si giudica se il fatto sia reato, ma se la condotta del richiedente abbia creato l'apparenza di responsabilità tale da costituire causa della misura cautelare.
  • La "colpa grave" ostativa può ricorrere non solo per comportamenti attivi colposi ma anche per condotte di connivenza o passiva tolleranza quando tali comportamenti, pur non integrando reato, hanno oggettivamente rafforzato o agevolato l'azione criminosa e il soggetto ne era consapevole.
  • Elementi probatori come filmati, dichiarazioni della persona offesa e frasi intimidatorie pronunciate dal richiedente sono valutati nel loro contesto complessivo; singole espressioni isolate possono essere meno rilevanti rispetto al significato complessivo del comportamento e del contesto.
  • Per il richiedente è utile dimostrare tempestivo e attivo comportamento di contrasto all'evento (intervento per fermare l'azione), assenza di frasi o atti intimidatori, o la mancata consapevolezza degli intenti criminosi; va altresì contestata l'attendibilità e l'interpretazione del contesto probatorio.
  • Il giudice della riparazione deve motivare con fatti concreti e precisi sia la valutazione di colpa grave sia il rapporto di causa ed effetto tra la condotta del richiedente e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.

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