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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37217/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro probatorio di dispositivi informatici e dei dati in essi contenuti. Il ricorrente ha dedotto quattro censure: 1) violazione dell'art. 253 c.p.p. per mancata indicazione di specifiche esigenze probatorie e del rapporto di pertinenzialità; 2) violazione dell'art. 275 c.p.p. per carenza di adeguatezza, proporzionalità e necessità, essendosi proceduto a sequestro indifferenziato dell'intero contenuto senza criteri di selezione e senza indicazione dei tempi di selezione; 3) questione di costituzionalità dell'art. 253 c.p.p. alla luce delle sentenze della Corte di giustizia UE (C-548/21 e C-746/18) e della direttiva UE 2016/680, per l'assenza di limiti al potere di accesso senza controllo giudiziario preventivo; 4) violazione dell'art. 253 c.p.p. in relazione alla direttiva 2002/58/CE (ePrivacy) e alla giurisprudenza CJEU circa l'accesso ai contenuti delle comunicazioni senza preventiva autorizzazione giudiziale.

La decisione

Il giudice ha respinto il primo motivo (ritenendo che, data l'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il richiamo alla tipologia, frequenza e circostanze delle interazioni personali giustificasse in parte il sequestro). Ha invece accolto il secondo motivo: il decreto del Pubblico ministero non ha indicato criteri selettivi, perimetrazione temporale o tempi di selezione e restituzione dei dati non rilevanti; la motivazione del Tribunale del riesame che si era limitata a richiamare il decreto non è stata ritenuta sufficiente. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Trento per un nuovo giudizio, affinché sia integrata la motivazione e/o il pubblico ministero specifichi i criteri di selezione, i limiti temporali e i tempi di analisi e restituzione. Le restanti doglianze (incluse quelle di natura costituzionale ed eurounitaria) sono state dichiarate assorbite e non decise, in quanto l'annullamento sul punto potrebbe incidere sulla permanenza del sequestro.

Norme richiamate

  • art. 253 cod. proc. pen.

    La Corte richiede che il decreto del P.M. indichi le concrete esigenze probatorie e il rapporto di pertinenzialità tra quanto sequestrato e i reati perseguiti; la questione di legittimità costituzionale ed eurounitaria sollevata non è stata decisa perché assorbita dall'annullamento disposto.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiama i principi di adeguatezza, proporzionalità e necessità: il sequestro di dispositivi informatici richiede, a fini di valutazione della proporzionalità, criteri di selezione del materiale e indicazione dei tempi di analisi; la carenza su tali punti determina annullamento e rinvio.

  • Direttiva UE 2016/680, art. 4 par. 1 lett. c)

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della questione di compatibilità dell'art. 253 c.p.p. con il diritto UE; la Corte non si è pronunciata sulla questione, ritenendola assorbita.

  • Direttiva UE 2002/58/CE (ePrivacy), art. 15 par. 1

    Invocata per sostenere che l'accesso ai contenuti delle comunicazioni richiede preventiva autorizzazione di un giudice terzo; non è stata decisa dalla Corte nel presente giudizio.

  • d.lgs. n. 196 del 2003, art. 132 comma 3

    Citato per evidenziare modifiche che hanno introdotto specifiche garanzie per l'acquisizione di tabulati; utilizzato dal ricorrente per sostenere che un trattamento piu' invasivo (contenuti) richiede ancora maggiori garanzie.

  • Sentenze della Corte di giustizia UE: C-548/21 (C.G.) e C-746/18 (H.K.)

    Richiamate dal ricorrente per prospettare limiti al potere delle autorità nazionali di accedere ai dati di comunicazione senza controllo giudiziario preventivo; la questione non è stata decisa perché assorbita dall'annullamento dell'ordinanza.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6: Donadini, Bozzano, Corsico e altri precedenti richiamati)

    La Corte conferma l'orientamento consolidato secondo cui il decreto del P.M. deve specificare criteri di selezione, perimetrazione temporale e tempi di selezione/restituzione nel sequestro di dati informatici.

Massime di principio

  • Quando si dispone il sequestro probatorio di dispositivi informatici il decreto del Pubblico ministero deve indicare le esigenze probatorie specifiche e il rapporto di pertinenzialità tra i dati cercati e i reati contestati, specialmente se rilevano profili associativi.
  • Il sequestro non può essere indifferenziato: il decreto deve prevedere criteri di selezione del materiale (soggetti, tipologia di comunicazioni, perimetrazione temporale) e indicare i tempi in cui verrà effettuata la selezione e la restituzione dei dati non pertinenti; l'assenza di tali indicazioni può comportare l'annullamento del provvedimento.
  • La giustificazione di una presa "omnicomprensiva" deve essere motivata nel dettaglio: il P.M. deve spiegare perché non è possibile adottare criteri selettivi e perché la portata estesa sia necessaria e proporzionata.
  • In presenza di indagini per reato associativo la portata delle acquisizioni probatorie può essere più ampia rispetto a singoli episodi, ma resta fermo l'onere di motivare la pertinenzialità e i limiti della ricerca.
  • Questioni di compatibilità costituzionale o comunitaria sull'accesso ai contenuti delle comunicazioni possono essere sollevate, ma il giudice può non decidere tali questioni se un vizio procedurale rilevante (es. mancata selezione) rende il provvedimento annullabile e la decisione sul merito non immediatamente necessaria.
  • In caso di vizi formali/sostanziali nel decreto di sequestro la tutela possibile è l'annullamento con rinvio per consentire integrazioni motivazionali o l'adozione di misure più circoscritte.

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