Cassazione Penale, Ordinanza n. 33826/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una sentenza di appello che, in parziale riforma della pronuncia del giudice per le indagini preliminari, ha applicato all'imputata la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a reati di rapina, lesioni personali ed altro. Con il ricorso per cassazione l'imputata ha dedotto esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, cioè come prevalenti rispetto al giudizio di equivalenza già operato con le circostanze di segno opposto. La censura non investiva la formazione del consenso al concordato, né la difformità della decisione rispetto all'accordo, ma riguardava un profilo di trattamento sanzionatorio non previsto nell'intesa raggiunta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a una pronuncia difforme dall'accordo; invece, sono inammissibili i motivi rinunciati e le censure sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché la ricorrente lamentava soltanto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, questione estranea all'accordo sulla pena, il ricorso è stato ritenuto non consentito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
concorde richiesta delle parti
nel concordato in appello delimita l'oggetto della devoluzione e rende non deducibili in cassazione le censure su motivi rinunciati o su aspetti della pena non confluiti nell'accordo, salvo illegalità della sanzione
richiamato come limite alle doglianze inammissibili: non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'orientamento indicato dalla Corte
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
precedente di legittimità richiamato per affermare che, nel concordato in appello, sono ammissibili solo i motivi relativi a consenso, formazione della volontà e contenuto difforme della sentenza, non le censure su motivi rinunciati o sulla pena non illegale
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengono alla validità del consenso, alla corretta acquisizione dell'accordo tra le parti o alla conformità della sentenza all'intesa raggiunta.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi espressamente o implicitamente rinunciati con l'adesione al concordato, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La richiesta di una più favorevole modulazione delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile in cassazione se tale profilo non era incluso nell'accordo sulla pena concordata.
- Nel regime del concordato in appello, il controllo di legittimità non si estende al merito della quantificazione della pena quando la pena applicata resti nei limiti legali e sia coerente con l'accordo delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33802/2025 del 15/10/2025
- ordinanza_penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33811/2025 del 15/10/2025
- ordinanza_penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33812/2025 del 15/10/2025
- ordinanza_penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33813/2025 del 15/10/2025
- ordinanza_penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33814/2025 del 15/10/2025
- ordinanza_penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33815/2025 del 15/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →