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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00114/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lucca che ha confermato il decreto di perquisizione locale e sequestro probatorio nei confronti della Distribuzione Italia S.r.l. Il ricorrente, in qualità di terzo interessato, deduce quattro motivi: (1) carenza di motivazione circa la corretta toponomastica del complesso immobiliare in Roma (via della Magliana) e sulla regolarità delle autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il deposito fiscale; sostiene che l'errata indicazione del civico abbia inciso sul provvedimento; (2) omessa motivazione rispetto alle doglianze difensive circa la qualificazione dei beni sequestrati (corpo del reato o cose pertinenti), la finalità probatoria del sequestro, l'assenza di esigenze cautelari e la sproporzione della misura (richiamando anche l'art. 41 Cost.); (3) mancata motivazione sul fumus commissi delicti, poiché le operazioni monitorate (servizi di OCP del 18 e 19 marzo 2025) sarebbero state lecite e documentate contabili comprovanti tale liceità; (4) vizio di motivazione in ordine al carattere indiscriminato, massivo e meramente esplorativo dell'acquisizione dei dati elettronici e documentazione cartacea della società, con richiesta di verifica della proporzionalità della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il riesame in Cassazione delle misure cautelari reali sia limitato ai soli vizi di legge e ai difetti motivazionali radicali (art. 325 c.p.p.), non a una rivalutazione piena e 'funditus' degli elementi di prova. Sul primo motivo la Corte ha osservato che la questione del numero civico attiene all'esecuzione del sequestro: eventuali errori nella individuazione dei beni vanno rimediati con richiesta di restituzione al Pubblico ministero o opposizione ex art. 263 c.p.p.; inoltre il decreto di perquisizione documentava indagini che collegavano i depositi (civici 293 e 295) all'attività illecita. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto infondato il tentativo di ottenere una valutazione ex novo della prova e ha confermato la proporzionalità del sequestro, adottato per preservare l'integrità della res e consentire le indagini. Sul quarto motivo la Corte ha richiamato che i finanzieri hanno ottenuto il consenso di un addetto (Misici) per l'acquisizione dei documenti/dati e che gli originali sono stati restituiti, per cui manca interesse concreto e attuale alla richiesta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha inoltre ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere il ricorso proposto in mala fede (richiamo a Corte cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 84, d.lgs. n. 142 del 2024

    Norma sostanziale richiamata quale fattispecie penalmente rilevante (contrabbando di tabacchi lavorati esteri) rispetto alle indagini che hanno motivato la perquisizione e il sequestro.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Definisce il limite del controllo di legittimità sulle misure cautelari reali: il giudice della legittimità può sindacare solo violazioni di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Procedura di opposizione per chi ritiene illegittimo il sequestro o chiede restituzione di cose indebitamente sequestrate; strumento indicato dalla Corte quale rimedio quando il problema riguarda l'esecuzione del sequestro.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di libertà di iniziativa economica; la Corte ha valutato che la compressione dedotta non risultava provata e che la misura era giustificata dalla necessità di preservare la prova e l'integrità della res.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'imputazione delle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 25932/2008 - Ivanov; Sez. U., n. 5876/2004 - Bevilacqua; Sez. 2, n. 49739/2023 - Mannolo; Sez. 3, n. 19989/2020 - Costagliola)

    Principi di legittimità richiamati circa i limiti del controllo di motivazione del giudice di legittimità e su cosa costituisca vizio di motivazione idoneo a giustificare annullamento.

  • Giurisprudenza sui dati personali e proporzionalità (Sez. 5, n. 9797/2025 - R.; Sez. 2, n. 37409/2024 - Veglioni)

    Indicazioni giurisprudenziali richiamate in tema di acquisizione massiva di dati: il ricorrente deve allegare un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati per consentire la verifica della proporzionalità; l'apprezzamento richiede considerazione del tipo di dati e del tempo necessario per la selezione.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso misure reali (perquisizioni e sequestri) è limitato a vizi di legge o a vizi motivazionali radicali: non è lo strumento per una rinnovata valutazione 'funditus' delle prove e della ricostruzione fattuale.
  • Se si contesta un errore materiale nell'individuazione dei beni (es. numero civico) o l'esecuzione del sequestro, il rimedio prioritario è la richiesta di restituzione al Pubblico ministero e, in caso di diniego, l'opposizione giudiziale ex art. 263 c.p.p.; non sempre la censura è ammissibile in sede di legittimità.
  • Le censure sulla proporzionalità della misura devono essere concrete e dimostrate: il giudice valuta se il vincolo era necessario per preservare l'integrità della res e per le esigenze probatorie; misure adottate per evitare dispersione, manomissione o alterazione possono essere ritenute proporzionate.
  • Per l'acquisizione massiva di dati elettronici è essenziale che chi impugna dimostri un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati per poter contestare la proporzionalità del prelievo; il semplice rilievo di genericità non sempre basta.
  • Il consenso o l'autorizzazione del titolare/disponibile dei dispositivi/documenti (ove effettivo e documentato) legittima l'acquisizione degli stessi e indebolisce la posizione del terzo interessato che impugni il sequestro.
  • La restituzione degli originali o la mancata privazione definitiva della disponibilità dei documenti puo' comportare la perdita dell'interesse a impugnare il provvedimento, rendendo inammissibile la censura per carenza di interesse attuale.
  • Quando si impugna la motivazione del provvedimento cautelare è utile concentrare le doglianze su profili di legge e sulla completezza e coerenza dell'argomentazione: vizi formali e omissioni gravi hanno più probabilità di successo rispetto a questioni fattuali complesse.

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