Cassazione Penale, Sentenza n. 00114/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lucca che ha confermato il decreto di perquisizione locale e sequestro probatorio nei confronti della Distribuzione Italia S.r.l. Il ricorrente, in qualità di terzo interessato, deduce quattro motivi: (1) carenza di motivazione circa la corretta toponomastica del complesso immobiliare in Roma (via della Magliana) e sulla regolarità delle autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il deposito fiscale; sostiene che l'errata indicazione del civico abbia inciso sul provvedimento; (2) omessa motivazione rispetto alle doglianze difensive circa la qualificazione dei beni sequestrati (corpo del reato o cose pertinenti), la finalità probatoria del sequestro, l'assenza di esigenze cautelari e la sproporzione della misura (richiamando anche l'art. 41 Cost.); (3) mancata motivazione sul fumus commissi delicti, poiché le operazioni monitorate (servizi di OCP del 18 e 19 marzo 2025) sarebbero state lecite e documentate contabili comprovanti tale liceità; (4) vizio di motivazione in ordine al carattere indiscriminato, massivo e meramente esplorativo dell'acquisizione dei dati elettronici e documentazione cartacea della società, con richiesta di verifica della proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il riesame in Cassazione delle misure cautelari reali sia limitato ai soli vizi di legge e ai difetti motivazionali radicali (art. 325 c.p.p.), non a una rivalutazione piena e 'funditus' degli elementi di prova. Sul primo motivo la Corte ha osservato che la questione del numero civico attiene all'esecuzione del sequestro: eventuali errori nella individuazione dei beni vanno rimediati con richiesta di restituzione al Pubblico ministero o opposizione ex art. 263 c.p.p.; inoltre il decreto di perquisizione documentava indagini che collegavano i depositi (civici 293 e 295) all'attività illecita. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto infondato il tentativo di ottenere una valutazione ex novo della prova e ha confermato la proporzionalità del sequestro, adottato per preservare l'integrità della res e consentire le indagini. Sul quarto motivo la Corte ha richiamato che i finanzieri hanno ottenuto il consenso di un addetto (Misici) per l'acquisizione dei documenti/dati e che gli originali sono stati restituiti, per cui manca interesse concreto e attuale alla richiesta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha inoltre ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere il ricorso proposto in mala fede (richiamo a Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 84, d.lgs. n. 142 del 2024
Norma sostanziale richiamata quale fattispecie penalmente rilevante (contrabbando di tabacchi lavorati esteri) rispetto alle indagini che hanno motivato la perquisizione e il sequestro.
Definisce il limite del controllo di legittimità sulle misure cautelari reali: il giudice della legittimità può sindacare solo violazioni di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile.
Procedura di opposizione per chi ritiene illegittimo il sequestro o chiede restituzione di cose indebitamente sequestrate; strumento indicato dalla Corte quale rimedio quando il problema riguarda l'esecuzione del sequestro.
art. 41 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di libertà di iniziativa economica; la Corte ha valutato che la compressione dedotta non risultava provata e che la misura era giustificata dalla necessità di preservare la prova e l'integrità della res.
Norma che regola l'imputazione delle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 25932/2008 - Ivanov; Sez. U., n. 5876/2004 - Bevilacqua; Sez. 2, n. 49739/2023 - Mannolo; Sez. 3, n. 19989/2020 - Costagliola)
Principi di legittimità richiamati circa i limiti del controllo di motivazione del giudice di legittimità e su cosa costituisca vizio di motivazione idoneo a giustificare annullamento.
Giurisprudenza sui dati personali e proporzionalità (Sez. 5, n. 9797/2025 - R.; Sez. 2, n. 37409/2024 - Veglioni)
Indicazioni giurisprudenziali richiamate in tema di acquisizione massiva di dati: il ricorrente deve allegare un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati per consentire la verifica della proporzionalità; l'apprezzamento richiede considerazione del tipo di dati e del tempo necessario per la selezione.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso misure reali (perquisizioni e sequestri) è limitato a vizi di legge o a vizi motivazionali radicali: non è lo strumento per una rinnovata valutazione 'funditus' delle prove e della ricostruzione fattuale.
- Se si contesta un errore materiale nell'individuazione dei beni (es. numero civico) o l'esecuzione del sequestro, il rimedio prioritario è la richiesta di restituzione al Pubblico ministero e, in caso di diniego, l'opposizione giudiziale ex art. 263 c.p.p.; non sempre la censura è ammissibile in sede di legittimità.
- Le censure sulla proporzionalità della misura devono essere concrete e dimostrate: il giudice valuta se il vincolo era necessario per preservare l'integrità della res e per le esigenze probatorie; misure adottate per evitare dispersione, manomissione o alterazione possono essere ritenute proporzionate.
- Per l'acquisizione massiva di dati elettronici è essenziale che chi impugna dimostri un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati per poter contestare la proporzionalità del prelievo; il semplice rilievo di genericità non sempre basta.
- Il consenso o l'autorizzazione del titolare/disponibile dei dispositivi/documenti (ove effettivo e documentato) legittima l'acquisizione degli stessi e indebolisce la posizione del terzo interessato che impugni il sequestro.
- La restituzione degli originali o la mancata privazione definitiva della disponibilità dei documenti puo' comportare la perdita dell'interesse a impugnare il provvedimento, rendendo inammissibile la censura per carenza di interesse attuale.
- Quando si impugna la motivazione del provvedimento cautelare è utile concentrare le doglianze su profili di legge e sulla completezza e coerenza dell'argomentazione: vizi formali e omissioni gravi hanno più probabilità di successo rispetto a questioni fattuali complesse.
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