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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29316/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole di furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe rilevato cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e non indicavano una concreta correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi erano del tutto generici e aspecifici, poiché non tenevano conto della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta satisfattiva e corretta. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'impugnazione è inammissibile per genericità quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione e quelle del ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa rilevazione di una causa di non punibilità; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è ritenuto generico e aspecifico

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso è riconducibile a colpa del ricorrente, con conseguente condanna alla sanzione pecuniaria

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito, ma il contenuto decisorio richiama la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e non indica puntualmente la correlazione tra le ragioni della sentenza e i motivi di ricorso.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nel senso di aggredire le effettive argomentazioni della sentenza censurata; la mera riproposizione di doglianze astratte o assertive non è sufficiente.
  • La deduzione della mancata applicazione di una causa di non punibilità non può essere accolta in sede di legittimità se formulata in modo apodittico e privo di confronto con la motivazione della decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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