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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5778/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che, nell'accogliere l'opposizione del Fallimento n. 530/09, aveva ritenuto che la Siref fosse rimasta terzo pignorato dopo la vendita forzata delle quote e che l'ordinanza del 1/4/2016 fosse un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (che aveva trasferito al Chiarella il credito verso la Siref). Siref sosteneva invece che quell'ordinanza fosse una ordinanza di distribuzione (artt. 510 e 542 c.p.c.) e che, quale commissionario, aveva correttamente pagato Chiarella; deduceva pertanto la mancata applicazione dell'art. 2917 c.c. e la violazione di numerose norme procedurali.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso della Siref. Ha confermato che l'ordinanza dell'1/4/2016 era un'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., che ha creato il credito del Chiarella nei confronti della Siref e che, alla data della notifica del pignoramento del Fallimento (12/4/2016), la Siref era debitrice del Chiarella e dunque sottoposta agli obblighi del terzo pignorato (custodia e vincolo). Pertanto il pagamento eseguito dalla Siref non ha avuto efficacia nei confronti del Fallimento (applicazione dell'art. 2917 c.c.). Perciò il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 11.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori) e ad eventuale versamento del contributo unificato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    "assegna in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente Chiarella Simone la somma ulteriore di € 446.346,61 ..." (ordinanza 1/4/2016)

    L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., depositata in cancelleria, produce l'effetto immediato di trasferire al creditore-assegnatario la posizione giuridica di creditore verso il terzo: nasce un nuovo credito nei confronti del terzo pignorato che rimane obbligato nei confronti dell'assegnatario.

  • art. 2917 c.c.

    Principio secondo cui l'estinzione del credito per cause sopravvenute al pignoramento non pregiudica il creditore pignorante. Applicato per ritenere inefficace, nei confronti del Fallimento che aveva pignorato il credito, il pagamento successivo eseguito dalla Siref.

  • art. 546 c.p.c.

    Imposizione al terzo pignorato degli obblighi di conservazione e custodia sul credito/beni pignorati: il terzo, alla notifica del pignoramento, deve mantenere il vincolo e non compiere atti estintivi che pregiudichino il creditore pignorante.

  • art. 547 c.p.c.

    Strumento per la dichiarazione del terzo pignorato. Nel caso la Siref aveva resa dichiarazione ai sensi dell'art. 547, ma la Corte ha ritenuto che la portata della dichiarazione non mutasse la qualificazione dell'ordinanza d'assegnazione né gli obblighi derivanti dal pignoramento successivo.

  • artt. 509, 510, 521, 532, 542, 552 c.p.c.

    Norme richiamate dalla ricorrente per sostenere la tesi della distribuzione del ricavato e della figura del commissionario/custode; la Corte ha però ritenuto che, alla luce del tenore letterale e della qualificazione espressa dell'ordinanza, la fattispecie rientrasse nell'assegnazione ex art. 553 e non nella mera distribuzione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 374/1996

    Decisione interpretativa che dà lettura restrittiva dell'art. 2917 c.c. in ipotesi di pignoramenti successivi sul medesimo credito. La Corte di legittimità ha precisato che la pronuncia non è applicabile al caso in esame, perché qui non erano stati pignorati lo stesso credito originario dal primo e dal secondo procedimento, ma un credito distinto sorto dall'ordinanza di assegnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti dei motivi proposti (n. 3).

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nella misura prevista per il ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione formale dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione (assegnazione ex art. 553 c.p.c. vs ordinanza di distribuzione ai sensi degli artt. 510/542 c.p.c.) è decisiva: il tenore letterale e la qualificazione esplicita nel provvedimento determinano gli effetti giuridici (nascita di un credito dell'assegnatario verso il terzo).
  • Quando sorge un credito in capo all'assegnatario per effetto di un'ordinanza di assegnazione, tale credito può essere oggetto di pignoramento da parte di terzi; la notifica del pignoramento al terzo che detiene il credito vincola il terzo agli obblighi di custodia e vieta atti che estinguano il credito in danno del pignorante (art. 546 c.p.c. e art. 2917 c.c.).
  • L'art. 2917 c.c. tutela il creditore pignorante impedendo che l'estinzione del credito successiva al pignoramento sia efficace nei suoi confronti; pertanto pagamenti o atti estintivi compiuti dopo la notifica del pignoramento possono essere inefficaci rispetto al creditore procedente.
  • La pronuncia della Corte Costituzionale n. 374/1996 ha portata limitata: il suo ragionamento riguarda casi in cui due pignoramenti colpiscono lo stesso credito originario nei confronti dello stesso terzo; se i pignoramenti hanno ad oggetto crediti diversi (es. un credito originario e un credito successivamente creato da ordinanza di assegnazione), l'analogia non regge.
  • La qualifica del terzo (commissionario vs terzo pignorato) dipende dagli obblighi effettivamente indicati nel provvedimento. Anche se il terzo ha svolto attività tipiche del commissionario, la definizione finale nel provvedimento può attribuirgli la qualifica di terzo debitrice del ricavato.
  • Prassi prudente per i terzi che detengono somme/beni soggetti a procedura esecutiva: verificare con attenzione il contenuto degli atti esecutivi, astenersi dal pagare fino a chiarimenti o fino al decorso dei termini, e, se notificato un successivo pignoramento, rispettare gli obblighi di custodia e rivolgersi al giudice dell'esecuzione per istruzioni o opposizioni.
  • Per i creditori procedenti, è cruciale notificare tempestivamente il pignoramento e, se necessario, promuovere l'accertamento endo-esecutivo dell'obbligo del terzo per impedire pagamenti estintivi successivi inefficaci nei loro confronti.

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